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Terre e rocce da scavo, da rifiuti a sottoprodotti

(Rinnovabili.it) – Terre e rocce da scavo compiono finalmente quel salto di qualità richiesto dall’economia di circolare. La differenza fra ieri e oggi sta essenzialmente nella loro classificazione, passata da “rifiuti” a “sottoprodotti”. A sancirne la trasformazione è il decreto del Presidente della Repubblica, approvato ieri in Consiglio dei Ministri e ora all’attenzione della Corte dei Conti, con cui si disciplina la gestione di questi inerti.

Nello specifico, il provvedimento definisce un quadro normativo di riferimento “completo, chiaro e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria”, assorbendo in un testo unico e omogeneo le numerose disposizioni oggi vigenti quando si parla di questi materiali; in particolare definisce la gestione e l’utilizzo di quelle qualificate come sottoprodotti, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo considerate rifiuti e la loro gestione nei siti da bonificare.

“Il testo unico sulle terre e rocce da scavo  – afferma il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti – è una grande novità per la nostra legislazione, un valore aggiunto per l’ambiente, l’economia circolare e la competitività del nostro sistema Paese”.

L’intervento consentirà, attraverso un sistema più semplice di quello attuale, di migliorare la tutela delle risorse naturali e allo stesso tempo di perseguire obiettivi di competitività del sistema, quali l’abbassamento dei costi connessi all’approvigionamento di materia prima dovuta al maggiore utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti, la riduzione dell’utilizzo di materiale di cava, un minore ricorso allo smaltimento in discarica, la previsione di tempi certi e celeri per l’avvio nei lavori nei cantieri.

Tra le principali novità introdotte dal provvedimento:

  • la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
  • procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
  • una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;
  • il rafforzamento del sistema dei controlli.

Autore: Rinnovabili

admin

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