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Le aree non idonee per l’eolico in Sicilia: scarsa trasparenza e tante criticità

Con la delibera 241 la Giunta siciliana avrebbe individuato le aree non idonee per l’eolico. Diciamo “avrebbe” perché manca il decreto del Presidente della Regione che renderebbe la normativa concretamente interpretabile. Perché non è stato pubblicato? Tanti i dubbi e le criticità presenti nella relazione del Dipartimento Energia.

Continuano le vicissitudini dell’eolico in Sicilia. Anche la nuova disposizione lascia intendere, e neanche troppo velatamente, che la volontà politica della Regione è di bloccare tutto l’eolico, il piccolo e il grande.

Con la delibera 241 del 12 luglio (vedi sotto) la Giunta della Regione Siciliana avrebbe individuato le aree non idonee per l’eolico così com’era richiesto dalla legge regionale n. 29/2015 del 20 novembre 2015, in vigore dal 27/11/2015, che prevedeva una moratoria di 180 giorni per le installazioni (poi scaduta il 27 maggio scorso, vedi QualEnergia.it).

Peraltro nella nuova delibera c’è un errore: si fa riferimento nel titolo alla legge 20 gennaio 2015, n. 29, anziché all n. 29 del 20/11/2015.

Ora, come richiesto dalla legge, interviene la Giunta che nella suddetta delibera approva la relazione o verbale sulla definizione delle aree non idonee per l’installazione dell’eolico (n. prot. 24561) del Dipartimento Energia. Questa relazione riporta una sintesi dei criteri per la sua attuazione così come è stata elaborata dopo una discussione tra i dirigenti dei dipartimenti dei vari assessorati.

Tuttavia in questa relazione, così come nella delibera, si fa più volte riferimento ad uno schema di decreto del Presidente della Regione Siciliana (DPRS) che però non è mai stato emanato, o più correttamente, non risulta allegato nel file pubblicato nell’Albo Pretorio OnLine della Giunta.

In questo modo si rende impossibile nel concreto l’interpretazione della delibera e della comprensione della definizione/applicazione delle aree non idonee.

Perché questo ingiustificato approccio di riservatezza che, di fatto, non rende oggi comprensibili le disposizioni della Giunta?

La Segreteria della Giunta, su richiesta di alcuni operatori, ha informato in modo lapidario e ben poco trasparente che “ciò che è pubblicato è ciò che la Giunta ha richiesto di pubblicare”. Stop!

Va fatto notare che con la delibera del 12 luglio non solo verrebbero definite le aree non idonee per gli impianti sopra i 20 kW di potenza, ma questa estende il campo di applicazione anche per quelli di taglia inferiore, cosa però non prevista dalla legge regionale n. 29.

Con la delibera vengono allegate la cartografia delle aree non idonee, le schede delle aree non idonee, la nota del 28 giugno 2016 (n. prot. 3980), la relazione succitata alla legge 29/2015 (n. prot. 24561), che riportiamo in fondo all’articolo. Tuttavia la mancanza del DPRS non permette agli operatori di comporre quel puzzle che renderebbe concretamente applicabile la normativa.

Ad esempio una prima problematica riguarda il vincolo idrogeologico. Nella relazione si afferma che si dovrà fare richiesta del nulla osta, come già in effetti avviene, al Corpo Forestale. Se non esiste alcun pericolo per la stabilità del terreno, legato ai lavori per l’installazione delle turbine, la forestale dovrà ovviamente concederlo. Ma resta il dubbio, leggendo la relazione, che nel decreto del presidente vi possano essere delle ulteriori prescrizioni e che su questo aspetto si possano esprimere anche più enti, anche se non si capisce quali.

Altro aspetto ancora più fortemente critico riguarda la ridefinizione da parte della Regione, sicuramente illegittima (perché di competenza Aeegsi), del punto di connessione degli impianti, ma solo quelli eolici. Nella relazione (24561) si legge, infatti, a pag. 3 che:

– si è convenuto di inserire nelle premesse il riferimento alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Energia del 23 ottobre 2014, pubblicata nella GURS n. 47 del 7 novembre 2014, contenente direttive per i Comuni sulla PAS. Tale circolare dà disposizioni anche sul cumulo di potenza per gli impianti eolici di potenza inferiore a 60 kW;”

Il punto di connessione è definito dal TICA, oltre che dalle norme tecniche CEI 0-16 e CEI 0-21, ed è il confine fisico tra la rete del gestore della rete di distribuzione, Enel Distribuzione e il produttore.

Ma la modifica di tale definizione, portando il punto di connessione a monte della cabina di trasformazione MT/BT, quando i suddetti impianti sono connessi a valle in BT, ha conseguenze dal punto di vista contabile, amministrativo e sul calcolo di eventuali accise.

Vediamo un esempio di criticità di questa disposizione nel caso vi siano due o più impianti mini-eolici, appartenenti a ditte diverse, ciascuno con potenza pari a 60 kW da connettere e con punti di connessione differenti.

Se Enel Distribuzione costruisce e gestisce una rete che contiene una cabina MT/BT che deve connettere entrambi gli impianti mini eolici allora essi, secondo quanto indicato dall’Assessorato dell’Energia siciliano, vanno a costituire un cumulo. In questo caso sarà necessaria l’Autorizzazione Unica.

Chi informa le due aziende, visto che certamente ignoreranno la loro compresenza nella stesa cabina? Si metteranno poi d’accordo tra loro? Ogni operatore capirà l’assurdità tecnico-amministrativa delle conseguenze che verrebbero create dalle istituzioni regionali che, ripetiamo, così facendo vanno oltre le loro proprie competenze.

Secondo alcuni osservatori, con questa delibera si darebbe anche un definitivo blocco alla costruzione di impianti eolici, e non solo, nelle isole minori siciliane.

Nelle aree non idonee proposte vengono richiamati tutti i vincoli paesaggistici che già oggi nelle isole minori danno la totale inedificabilità, “specialmente per impianti da rinnovabili”.

Se questo concetto venisse ribadito da un decreto del presidente della regione siciliana si rafforzerebbe la convinzione che la norma paesaggistica sia legittima, anche per le altre tipologie di impianti da fonte rinnovabile.

Per questo motivo, l’atteso decreto del MiSE che punterebbe a favorire le rinnovabili nelle isole minori, dovrà concertare con la massima attenzione insieme al Ministero dei Beni Culturali tutti i particolari. Dovrà essere qualcosa di più di un semplice decreto ministeriale. In caso contrario sarebbe superato o ignorato (vedi anche scontro in merito al decreto sulla semplificazione del FV), mettendo così a rischio la ormai necessaria decarbonizzazione delle isole minori.

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Autore: QualEnergia.it – Il portale dell’energia sostenibile che analizza mercati e scenari

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