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Ristrutturazioni edilizia, quando il coniuge ha diritto alla detrazione e all’Iva agevolata

Un coniuge o convivente residente nell’appartamento o edificio di proprietà dell’altro coniuge, committente del contratto di appalto, può partecipare all’acquisto di alcuni beni usufruendo della detrazione del 50% e anche dell’Iva agevolata del 10%? Un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto a QualEnergia.it in merito ad un chiarimento sull’Iva agevolata per l’acquisto di beni finiti in ambito delle ristrutturazioni edilizie (con contratto di appalto e DIA).

Più nello specifico si faceva riferimento, ad esempio, a un coniuge o convivente residente nell’appartamento o edificio di proprietà dell’altro coniuge, committente del contratto di appalto (che ha intestato a sé la dichiarazioni di inizio lavori) che decida di partecipare all’acquisto di alcuni beni.

Questo potrà usufruire della detrazione del 50% e, inoltre, acquistare i suddetti beni con Iva agevolata al 10%?

Secondo l’Agenzia delle Entrate la risposta è all’interno di alcune circolari, come la n. 121/E del 1998 e la n. 50/E del 2002. Cominciamo dalla possibilità di usufuire della detrazione.

In sintesi, la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese e gli siano intestati bonifici e fatture.

Nella guida dell’agenzia sulle “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” (aggiornata al 14 giugno 2017) è spiegato, a pagina 5, dove peraltro si legge che hanno diritto alla detrazione:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, il componente dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

È importante che la convivenza sussista al momento in cui si attiva la procedura per avere la detrazione (ris. 136/2002).

Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

La questione più dubbia, tanto che alcuni rivenditori di prodotti edili non ne sono a conoscenza, riguarda l’Iva agevolata. Si ha la possibilità di usufruirne anche nella situazione descritta? La risposta è sì, con alcune precisazioni.

Questa si applica anche in alcuni casi di cessione di beni relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.

Tuttavia l’applicazione dell’Iva ridotta si ha per l’acquisto, anche da parte del convivente, esclusivamente per i seguenti beni e servizi “significativi”:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.

Anche qui la spiegazione viene riportata nella guida, a pag.27, dove si ricorda che le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto, che va indicato nella fattura di acquisto (in alcuni casi è richiesta dal venditore anche una autocertificazione o dichiarazione di responsabilità firmata dall’acquirente).

Autore: redazione QualEnergia.it – Il portale dell’energia sostenibile che analizza mercati e scenari

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