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A breve in GU il decreto che blocca l’ età pensionabile

Author: clinguella@finanza Finanza.com Blog Network Posts

Annunciato da un tweet ( quindi limitato a coloro che usa questo tipo di comunicazione), il decreto ministeriale sull’esonero dall’ aumento dell’età pensionabile per alcune categorie di lavoratori, probabilmente sarà pubblicato in GU verso la fine del corrente mese di febbraio.
La legge di bilancio 2018 ha stabilito  una sospensione dall’incremento della speranza di vita di 5 mesi previsto per il biennio 2019-2020 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento, le professioni di cui all’allegato B della legge di Bilancio e che possono far valere una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Tali lavoratori sono rappresentati in quattro macro-categorie:
1 lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (DM del 19/05/1999);
2 lavoratori notturni definiti annuali e i turnisti;
3 lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
4 conducenti di veicoli, non inferiori a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Essi continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età e alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne anche nel biennio 2019/2020. Trattandosi solo di sospensione dell’adeguamento alla speranza di vita l’aumento dell’età pensionabile riprenderà gli aumenti  ordinari che saranno decretati per il biennio successivo, a meno che non ci saranno ulteriori cambiamenti.
Per i dipendenti pubblici che si avvalgono della sospensione, i termini di corresponsione del trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) decorrono dalla data di maturazione teorica del requisito di accesso alla pensione anticipata o di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia secondo quanto previsto dalla legge Monti-Fornero.
In pratica, per costoro, i termini per il pagamento del TFS/TFR decorrono considerando sempre i 5 mesi.
Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, appena approvato ma non ancora pubblicato , sono stati fissati i criteri attuativi e dovrebbe contenere ulteriori specificazioni sulle professioni di cui all’allegato B e fornire istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda di accesso al beneficio e della verifica dei requisiti da parte dell’ Inps.

Pensione Anticipata per i lavoratori cosiddetti Precoci (commi 149-162-163-164-166)
Come è noto l’art. 1, comma 199 della legge 232/2016 ha introdotto in favore dei lavoratori “precoci”, la riduzione dell’ anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata. Costoro nel triennio 2016-2018 invece di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne) bastano 41 anni necessari per il pensionamento anticipato. Sono considerati precoci i dipendenti che avevano almeno 12 mesi di contribuzione entro il 19 simo anno di età.
Mentre dal 1° gennaio 2019, per i lavoratori impegnati in lavorazioni usuranti o gravosi sono esonerati dall’incremento dell’aspettativa di vita, per i lavoratori cosiddetti “precoci” invece no e si applicano gli incrementati di 5 mesi.
Pertanto, a decorrere dal 1.1.2019, per tale forma di anticipo pensionistico, il requisito contributivo sarà pari a 41 anni e 5 mesi sia per gli uomini che per le donne.
La legge di Bilancio 2018, però al comma 162, ha apportato modifiche ai fini dei requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci, prevedendo il riconoscimento alla pensione anticipata a quei lavoratori “precoci” che, alla data della richiesta, assistono da almeno 6 mesi il coniuge, la persona in unione civile o parente di primo grado, convivente con handicap grave (art. 3, comma 3, della legge 104/1992).
Il comma 162 (lettera f) estende, a far data dal 1° gennaio 2018, il beneficio al parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

c.l.

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