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L’ età pensionabile sale a 71 anni, ora fermiamoci un poco

Author: clinguella@finanza Finanza.com Blog Network Posts

La circolare dell’Inps n. 52 del 4.4. 2018 ,ha il merito di riportarci nell’amara situazione sugli attuali limiti di età per poter andare in pensione. La circolare sull’ “Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita” ci ricorda che in alcune fattispecie il limite di età di pensionamento è di 71 anni.

Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi limiti di età per andare in pensione aumentati degli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017 mentre con effetto dal 2021, la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell’adeguamento alla speranza di vita.

Dall’anno prossimo, gli attuali limiti di età di 66 anni e 7 mesi, sono ulteriormente incrementati di 5 mesi  raggiungendo i 67 anni torndi tondi. Potrebbe essere l’età di equilibrio delle contrapposte esigenze fra esigenze di bilancio e quelle dei lavoratori, specie se impiegatizi. Ma in attesa della conclusione dei lavori dell’apposita commissione istituita con la legge di bilancio 2018 che dovrà individuare le età ottimal, per ciascuna tipologia di lavoro, per un quinquennio almeno, ci si dovrebbe fermare un poco.
Poiché l’età media dei pensionati italiani è inferiore a quella legale, si parla di un’età media di 63 anni, questo lasso di tempo servirebbe ad avvicinare l’età reale a quella legale ( per la pensione di vecchiaia).
Per i lavoratori assunti per la prima volta a decorre dal 1° gennaio 1996, oltre alla presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico, devono ulteriormente soddisfare il requisito di avere un importo della pensione superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale ( 679€).
In caso contrario dal 1° gennaio 2019, possono accedere al trattamento di vecchiaia solo  al compimento di 71 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione “effettiva” (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto) – con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo – a prescindere dall’importo della pensione.

Si precisa, inoltre, che per le donne il limite di età per l’anno 2018,  è pari, a 66 anni e 7 mesi e nel 2019, sarà di 67.
Il requisito contributivo per la pensione anticipata nel 2019 sarà di 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne.

Per coloro che hanno cominciato a lavorare dal 1996 per l’accesso alla pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile ( 2,8 l’assegno sociale) e che, dal 1° gennaio 2019, il requisito si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.
Per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci” occorre avere 41 anni e 5 mesi.
Per il biennio 2019-2020, i soggetti per i quali continuano ad applicarsi le c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
L’adeguamento dei requisiti relativi alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, nonché del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.
Per effetto dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza sono incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale.
Restano in ogni caso fermi il regime delle c.d. finestra mobile) ( messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.)
Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai
dodici mesi di finestra mobile).
Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita .
Pensione in totalizzazione dal 2019, 66 anni. Per pensione di vecchiaia, 41 anni di contributi per la pensione anticipata.
Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile.
Criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita
In base alla legge di bilancio 2018, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 è computata in misura pari alla differenza tra la media dei
valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell’anno 2016.
A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente.
A titolo esemplificativo, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019- 2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018.
La medesima norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi.
Nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi, la parte eccedente andrà a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite di tre mesi..
Nel caso di diminuzione della speranza di vita l’adeguamento non viene effettuato e di tale diminuzione si terrà conto nei successivi adeguamenti, fermo restando il predetto limite di tre mesi.
Intanto l’Inps ci fa altresì sapere che sono 6.684 le domande di certificazione del diritto all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) volontario che risultano accolte fino ad oggi. Di queste, 5.214 si riferiscono a soggetti che hanno maturato il diritto tra il 1° maggio e il 18 ottobre 2017. Le domande di certificazione possono essere presentate online dal 13 febbraio scorso, data in cui è stato reso disponibile sul sito web Inps un simulatore che consente di calcolare, in via indicativa, l’importo dell’anticipo e la rata di rimborso. Ad oggi risultano effettuate circa duecentomila simulazioni. Le procedure per la certificazione del diritto all’APE sono state messe a disposizione delle sedi territoriali dell’Inps dal 16 marzo. La disciplina vigente in materia di APE ha previsto che coloro che hanno maturato i requisiti per l’accesso al beneficio (almeno 63 anni di età e 20 anni di contribuzione) in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e il 18 ottobre 2018, possono richiedere, entro il 18 aprile 2018, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti. Contestualmente al rilascio della procedura per le certificazioni di cui sopra, è stata predisposta anche quella per la presentazione online della domanda di APE volontario che verrà resa disponibile non appena arriverà l’adesione formale da parte degli istituti bancari interessati.

Camillo Linguella

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