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Dipendenti pubblici: la prescrizione contributiva non scatterà dal 1.1.2019

Come si ricorderà la legge 335/95 stabilì l’invio dell’estratto contributivo annuale anche per i lavoratori del pubblico impiego e contemporaneamente ridusse il periodo di prescrizione per tutti da 10 a 5 anni.

L’Inps con circolare 94/2017 precisò che la prescrizione per gli statali sarebbe scattata dal 2018 mettendo a rischio migliaia di lavoratori che avevano periodi vuoti per carenza delle rispettive amministrazioni datrici di lavoro..Di fronte alle comprensibili reazioni di veder messo in forse il diritto a pensione, l’Inps con successiva circolare n. 169/2017 ha spostato i termini di decorrenza della prescrizione per tutti i dipendenti pubblici dal 1.1.2019. Un anno di differimento non risolveva il problema come ha ampiamente dimostrato la vicenda estiva degli insegnanti che andranno in pensione dal prossimo 1 settembre, molti dei quali all’inizio si erano visti negare il pensionamento.Da qui un nuovo giustificato allarmismo.Con il comunicato stampa del 13 agosto 2018, l’Inps ha precisato che la posizione assicurativa dei dipendenti pubblici, potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019.Questa data ha rilievo solo per i rapporti fra INPS e datori di lavoro pubblici, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto ma in capo alle PPAA non ai dipendenti.Il 31 dicembre 2018 non è la data ultima entro cui il dipendente pubblico può chiedere la sistemazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP. A maggior chiarimento, va evidenziato che i flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma dovranno sostenere un onere, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia ( art 13 della legge 1338/1962).

I dipendenti che vogliano verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all’estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine.

Sempre in tema di estratto contributivo, con messaggio del 24/7/2018 , n. 2976, l’Inps ha reso noto che sono stati realizzati aggiornamenti procedurali sull’Estratto Conto Amministrazione ( ECA), strumento di gestione del credito per Enti, Pubbliche Amministrazioni ed aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

È stata, infatti, predisposta una nuova quadratura, definita “ECA post-validazione”, che consente di acquisire, per un ECA già validato ed inviato al soggetto contribuente dalla competente Struttura territoriale dell’Istituto, le eventuali modifiche intervenute sul periodo trattato, a seguito del successivo invio di ulteriori denunce contributive o a seguito dell’acquisizione di versamenti.

Verrà pertanto sostituito il meccanismo di conguaglio sul primo ECA ancora in lavorazione, in quanto sia i versamenti che le denunce si posizioneranno sull’estratto conto del periodo di competenza, consentendo una più chiara evidenza della posizione contributiva del datore di lavoro nei confronti dell’Istituto.

Si precisa che saranno elaborate le sole modifiche intervenute, prospettando in seguito, in un file riepilogativo inviato alle Amministrazioni, i soli elementi variati ed il relativo saldo.

Nel caso di “ECA post-validazione” che presenti dei crediti per l’Istituto sarà notificato un Avviso Bonario, per il quale il datore di lavoro potrà effettuare il relativo pagamento o inviare una denuncia a correzione; nel caso di mancato pagamento nei termini indicati, sarà attivato il recupero del credito mediante l’Agente della Riscossione.

Ove pervengano denunce di periodi che comportano variazioni degli importi a debito per i quali è stato già prodotto un Avviso di Addebito, sarà possibile, attraverso l’intervento dell’operatore della Struttura territoriale, procedere all’annullamento dell’avviso stesso. Nel caso di pagamenti intervenuti dopo la validazione dell’ECA, ma prima della consegna all’Agente della Riscossione dell’’Avviso di Addebito, quest’ultimo sarà annullato in automatico

L’invio degli “ECA post-validazione” sarà effettuato entro il 31 agosto 2018.Camillo Linguella

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