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Economia

Col Fondo pensione la Rita ti manda in pensione prima

Mentre infuria il dibattito sulle penalizzazioni implicite connesse a quota 100, e l’umore degli interessati tende al raggelamento vedendo sfumare in parte o totalmente i loro sogni previdenziali, per gli iscritti alla previdenza complementare c’è un altro canale di uscita, cioè scappare con la … Rita!Introdotta come misura alternativa assieme all’Ape volontario ed in via sperimentale, poi è diventata successivamente una misura strutturale indipendentemente dalla richiesta o meno dell’Ape volontario.Vediamo di seguito le caratteristiche, i requisiti di accesso e la tassazione applicata.La RITA ( Rendita integrativa temporanea anticipata) consiste nell’erogazione in tutto o in parte del montante accumulato presso una forma di  previdenza complementare – su richiesta dell’aderente – in forma di rendita temporanea. L’ erogazione decorre dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia. Quando  si raggiunge l’ordinario diritto alla pensione, ai fini della richiesta in rendita e in capitale si terrà conto del capitale residuo..La Rendita anticipata si applica solo alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita (sono definiti i contributi mentre le prestazioni a cui si avrà diritto dipenderanno dalla gestione finanziaria e dai contributi versati, i c.d. DC). Sono quindi escluse quelle in regime di prestazione definita (sono definite le prestazioni mentre i contributi saranno fissati in modo da coprire le stesse tenendo conto del rapporto tra gli attivi e i pensionati, c.d. BD). Si ricorda che i Fondi Pensione Negoziali sono a contribuzione definita.Non è più collegata all’Ape volontaria e alla certificazione rilasciata dall’INPS e prende come riferimento l’età anagrafica relativa alla pensione di vecchiaia prevista nel regime obbligatorio di appartenenza.Sono previsti i seguenti requisiti di accesso:• aver cessato l’attività lavorativa;• maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi;• possesso del requisito minimo di 20 anni di contributi nei regimi obbligatori alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA.Viene inoltre riconosciuta nel caso di:• inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;• maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività lavorativa e richiedono la RITA il termine previsto per l’erogazione del trattamento di fine rapporto e di fine servizio è fissato tra i 12 e i 15 mesi successivi al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.Sull’importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite massimo del 6% per gli importi maturati dal 1° gennaio 2007. Si prevede, inoltre, la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo risultare espressamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso la rendita anticipata sarà assoggettata a tassazione ordinaria.

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Author: Finanza.com

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