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L’adesione contrattuale viola la libertà di adesione?

Tutte le statistiche ed i report fatti da organizzazioni internazionali come l’Ocse in tema di sviluppo della previdenza integrativa, collocano l’Italia nella fascia centrale delle rilevazioni con tendenza al ribasso. Questa tendenza ormai consolidata sconta due fattori il primo è il convincimento che di fronte ad una generalizzazione di una bassa copertura del welfare qualcuno ( lo Stato) prima o poi dovrà provvedere per evitare rivolte sociali ( vedi il Cile ad esempio), il secondo, molto più concreto è costituito dalla presenza del trattamento di fine rapporto, esistente solo in Italia, che è un bion viatico per affrontare la pensione. Infatti il legislatore ha individuato e dirottato questa massa monetaria come cardine di finanziamento del secondo pilastro.Ma per i noti problemi legati alla contrazione del lavoro, da cui si alimenta la pensione di primo pilastro, la stagnazione del Pil eccetera, la pensione di secondo pilastro diventa determinante.Di fronte alla sostanziale inerzia del governo per rilanciare le adesioni alla previdenza complementare, perché più orientato alle elargizioni assistenziali come il reddito e pensione di cittadinanza, che comunque non sembra portino molti voti, le parti istitutive dei fondi pensioni, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, hanno pensato di incentivare le adesioni attraverso apposite norme inserite nei contratti collettivi di lavoro, la cosiddetta “adesione contrattuale”. Apripista in questo senso sono stati gli edili.Gli accordi finora sottoscritti prevedono unicamente il versamento di un contributo mensile interamente a carico del datore di lavoro che sarà versato per tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, determinando l’iscrizione automatica al Fondo pensione di riferimento. Per i lavoratori dipendenti già iscritti al Fondo il contributo contrattuale si aggiunge al contributo posto a carico del datore di lavoro, mentre per i non iscritti, il solo versamento datoriale è sufficiente a generare l’adesione contrattuale.

Questo tipo di iscrizione ha posto numerose questioni molto rilevanti, a partire da quella fondamentale della compatibilità della contrattazione, che introduce il contributo contrattuale, con il principio di libertà e volontarietà dell’adesione alla previdenza complementare. E’ importante tener presente che tale previsione della contrattazione collettiva non arreca al lavoratore nessun pregiudizio, perché viene posto un obbligo al solo datore di lavoro, condizionato al versamento a una forma di previdenza complementare. Al lavoratore rimane la piena libertà di incrementare detto flusso con il versamento del contributo a proprio carico, ai quali si accompagnerà il contributo a carico del datore di lavoro, secondo le percentuali fissate dai contratti o accordi collettivi di riferimento, nonché il versamento del TFR.Pertanto non c’è nessun contrasto con i principi di libertà e volontarietà, previsti dall’art. 1, comma 2, del D. lgs. n.252/2005 e ribaditi dall’art. 3, comma 3, del medesimo Decreto.Il contributo contrattuale è, come accennato, destinato a previdenza complementare, per scelta delle Parti sociali. Queste, in quanto soggetti legittimati alla contrattazione, hanno titolo a determinare, all’interno dei contratti, l’entità del “contributo contrattuale” da destinare al Fondo.C’è però il problema dei lavoratori non iscritti al fondo pensione di categoria di riferimento, ma iscritti ad altre forme di previdenza complementare non negoziali, come può essere un Pip.Il datore di lavoro comunque è tenuto a versare il contributo solo al fondo contrattuale di categoria. A seguito del versamento di detto contributo il Fondo di categoria apre la relativa posizione qualora non sia stata prevista la possibilità di destinare il contributo contrattuale ad altra forma pensionistica. In questo caso il lavoratore si troverà ad avere due posizioni, una aperta presso il Fondo di categoria e l’altra presso il fondo pensione prescelto.Rispondendo ad uno specifico quesito nel giugno 2017, la Covip ha espresso il parere che lo Statuto del Fondo deve riportare la disciplina del rapporto che si instaura fra lavoratore e il Fondo a seguito dell’adesione contrattuale.Andrà altresì precisato il comparto destinato ad accogliere i contributi contrattuali che affluiscono al Fondo, sia per i lavoratori già iscritti che per i nuovi aderenti e in caso di trasferimento e riscatto della posizione individuale: andrà disciplinata, coerentemente con quanto concordato fra le parti sociali, la destinazione del flusso contributivo contrattuale in caso di trasferimento volontario della posizione individuale.L’individuazione del comparto sul quale destinare il contributo contrattuale dei lavoratori non iscritti al Fondo potrà essere effettuata dal consiglio di amministrazione, qualora la suddetta possibilità sia indicata nell’accordo contrattuale.Nell’individuazione del comparto di investimento per i lavoratori non iscritti al Fondo, è utile prendere in considerazione l’orizzonte temporale di iscrizione al Fondo complementare.Per i lavoratori già iscritti è preferibile prevedere che il contributo contrattuale sia versato al comparto al quale l’aderente ha già effettuato la sua scelta.Sull’informazione necessaria ai “neo iscritti” ci sono diversi obblighi informativi previsti come quelli previsti per gli altri aderenti.Il Fondo dovrà comunicare al lavoratore l’avvenuta adesione, informarlo circa la possibilità di trasformarla in adesione “piena” attivando gli altri flussi di contribuzione e comunicare la linea di investimento sulla quale andrà automaticamente destinato il contributo contrattuale, nonché portargli a conoscenza delle tipologie di investimento attive presso il fondo. Infine, dovranno essere fornite le informazioni necessarie per avere la Nota informativa, dei documenti statutari e del documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, nonché di ogni altra informazione utile ad assicurargli una piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del Fondo e dei diritti e degli obblighi connessi all’adesione.Con riferimento all’adesione di tipo contrattuale, la Covip ha sempre segnalato l’importanza che i Fondi coinvolti facciano una massiccia campagna informativa, partendo dalla considerazione che posizioni individuali alimentate con il solo contributo contrattuale sono chiaramente insufficienti ad assicurare ai lavoratori iscritti una prestazione finale adeguata e comportano, in ogni caso, il sostenimento di oneri di gestione amministrativa che possono rivelarsi esorbitanti. Anzi si dovrebbe anche prevedere un lasso di tempo trascorso il quale se non si opta per l’adesione piena, la posizione individuale è chiusa d’ufficio con modalità che la stessas contrattazione collettiva dovrebbe disciplinare.

Camillo Linguella

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