Author: Luca Re QualEnergia.it
Con la pubblicazione del provvedimento attuativo su cessione del credito/sconto in fattura e della circolare n. 24/E, da parte dell’Agenzia delle entrate, si è completato il quadro di regole che consentono la piena applicazione del superbonus al 110% per l’edilizia.
Ecco di seguito un riepilogo dei punti più importanti che emergono dai documenti delle Entrate, partendo dalla circolare.
Soggetti ammessi
L’Agenzia ricorda innanzitutto che al superbonus sono ammessi gli interventi effettuati dagli edifici condominiali, dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) su un numero massimo di due unità immobiliari, dagli Istituti autonomi case popolari, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle Onlus e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, oltre che dalle “comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali.
Per quanto riguarda gli edifici condominiali, sono ammessi al superbonus gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.
L’Agenzia poi chiarisce un punto importante: con la locuzione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, il legislatore ha inteso precisare che la fruizione del superbonus può riguardare soltanto le unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cosiddetti “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.
In altre parole, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa, se le spese sostenute si riferiscono a lavori effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”.
Inoltre, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del superbonus per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, quando gli stessi soggetti partecipano alla ripartizione delle spese in qualità di condòmini.
Alla maxi detrazione del 110%, si legge nella circolare, possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori.
La circolare poi specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato.
Ha diritto alla detrazione del 110% anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile, regolarmente registrato.
Per accedere al superbonus, gli interventi devono essere realizzati:
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (case signorili), A8 (ville), A9 (castelli e palazzi eminenti).
Interventi principali e secondari
Di fondamentale importanza è la distinzione tra interventi “trainanti” o principali e “trainati”.
La circolare ricorda che gli interventi trainanti (vedi qui per ulteriori dettagli anche sull’ammontare delle spese) sono quelli di:
Gli interventi trainati, invece, sono tutti quelli di efficientamento energetico compresi nel cosiddetto “ecobonus” oltre all’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (vedi qui per maggiori dettagli su fotovoltaico e accumuli nel superbonus).
La maggiore aliquota, precisa la circolare, si applica solo se gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.
L’agevolazione del 110% si allarga fino a comprendere alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
Come ripartire la detrazione
La detrazione, spiega l’Agenzia delle entrate, è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi.
L’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi riferito all’edificio unifamiliare o all’unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto dell’intervento; pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.
Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui due contribuenti comproprietari di un edificio unifamiliare sostengano spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è di 50.000 euro e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, per il quale il limite di spesa è pari a 30.000 euro, avranno diritto a una detrazione pari al 110%, calcolata su un importo di spesa pari a 80.000 euro, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno.
L’Agenzia precisa anche che l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta lorda annua: la quota annuale della detrazione che non trova capienza non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.
Infine, la circolare evidenzia che sia per l’utilizzo diretto in dichiarazione, sia per le opzioni alternative dello sconto in fattura/cessione del credito, è necessaria la “attestazione” o “asseverazione”, che certifichi requisiti tecnici e congruità delle spese. L’asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico va trasmessa online all’Enea, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dello Sviluppo economico, mentre quella richiesta per gli interventi antisismici va depositata presso lo sportello unico competente.
Come esercitare l’opzione dello sconto in fattura/cessione del credito
Per quanto concerne le opzioni alternative alla fruizione diretta del superbonus, il provvedimento attuativo delle Entrate precisa che è possibile optare per:
L’esercizio dell’opzione, spiega l’Agenzia delle entrate, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.
La comunicazione, si legge poi nel provvedimento, è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate dal 15 ottobre 2020 e deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
I cessionari e i fornitori, si precisa, utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione.
In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it
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