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In Gazzetta il decreto sul reddito energetico: a chi è rivolto e come funziona | QualEnergia.it

Author: QualEnergia

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 261 di ieri, mercoledì 8 novembre) il decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che istituisce il Fondo nazionale per il reddito energetico (decreto 8 agosto 2023).

Il fondo, la cui gestione è affidata al Gse, può contare su risorse finanziarie complessive pari a 200 milioni di euro, da suddividere tra il 2024 e il 2025.

Per ciascun anno, 80 milioni sono destinati alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; gli altri 20 milioni vanno alle restanti Regioni o Province autonome.

Il decreto prevede poi che il fondo “può essere incrementato mediante versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, regioni, province autonome, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ovvero mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei”.

Le agevolazioni riguardano l’installazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo, con potenza minima pari a 2 kW e massima di 6 kW, nelle abitazioni di residenza di famiglie a basso reddito.

I soggetti beneficiari sono le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico, cioè quelli con un ISEE inferiore a 15mila euro (30mila euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico), “come risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell’ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell’Inps, relativa all’anno antecedente a quello di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni”.

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di agevolazione al Gse tramite la specifica piattaforma informatica digitale.

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, in misura pari ai costi ammissibili – che corrispondono alle spese effettivamente sostenute per realizzare gli impianti FV e per le forniture dei relativi servizi – entro i limiti massimi della tabella sotto.

Come detto, i contributi valgono per installare impianti fotovoltaici tra 2-6 kW di potenza in assetto di autoconsumo, su coperture e-o superfici di edifici, unità immobiliari e-o relative pertinenze, per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale.

Il decreto prevede che gli interventi debbano comprendere alcuni servizi, per una durata non inferiore a dieci anni: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto.

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