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Diga di Heilongjiang: rischio di contaminazione da molibdeno

Author: redattore Rinnovabili

La diga serviva una grande miniera di molibdeno e rappresentava il principale metodo di smaltimento dei rifiuti. A rischio l’approvvigionamento idrico locale.

Heilongjiang
Credits: Bishnu Sarangi da Pixabay

Un incidente nella provincia cinese di Heilongjiang richiama alla mente il fantasma di Brumadinho

(Rinnovabili.it) – Le autorità della provincia cinese nord-orientale di Heilongjiang hanno comunicato di un incidente avvenuto in una delle dighe dell’azienda mineraria Yichun Luming Mining Co. L’episodio ha sollevato una seria preoccupazione per il pericolo di contaminazione dell’approvvigionamento idrico locale.

La diga, infatti, serviva una grande miniera di molibdeno e rappresentava il suo principale metodo di smaltimento dei rifiuti. Fortunatamente, secondo le fonti di un quotidiano locale e il sito web del governo della provincia, l’incidente di Heilongjiang non ha riportato vittime.

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Richiamando alla mente il fantasma del crollo della diga di Brumadinho, avvenuto in Brasile nel gennaio 2019 con ben 250 vittime, il governo di Pechino ha dichiarato che ridurrà l’uso delle dighe come strumento di smaltimento dei rifiuti minerari al fine di gestire al meglio l’emergenza, minimizzare i rischi per la sicurezza e alleviare la pressione dei gruppi ambientalisti.

Nel corso dell’incidente, infatti, l’acqua contenente scarti di molibdeno (metallo che viene usato, ad esempio, come supporto per i filamenti da lampadina, nei tubi radio o come elemento riscaldante nei forni a resistenza) è defluita dal suo punto di raccolta verso un vicino impianto idrico che, a rischio di contaminazione, ora è stato chiuso.

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“È necessario scoprire la causa dell’incidente ed effettuare un’attenta supervisione per garantire che incidenti del genere non si ripetano più”, afferma il rapporto delle autorità di Heilongjiang, sottolineando che anche il viceministro cinese all’Ambiente, Zhai Qing, ha visitato il sito.

Nel frattempo, però, la Uniched Yichun Luming, una consociata del China Railway Resources Group gestito dallo stato, non ha risposto alle richieste di Reuters di commentare quanto avvenuto. La miniera di Heilongjiang può produrre fino a 15 milioni di tonnellate di molibdeno ogni anno. La Cina, infatti, ha contribuito a circa il 45% della fornitura di molibdeno estratto a livello globale nel 2019.

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Emergenza Covid 19, rinnovabili e proroghe Gse: facciamo chiarezza


Author: gmeneghello QualEnergia.it

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Il 24 marzo 2020 il Gse, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato sul proprio sito internet l’elenco dei procedimenti che sono stati prorogati alla luce delle disposizioni del Decreto Legge Cura Italia del 17 marzo 2020 ma soprattutto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo “stato di emergenza” per 6 mesi.

La tabella pubblicata dal Gse (la “Tabella”) indica le diverse proroghe rispetto a ciascun settore incentivato (Rinnovabili Elettriche, Conto Termico, Certificati Bianchi, CAR, Biometano, Fuel Mix Disclosure, Accesso agli atti) ma pur contemplando nel dettaglio i vari Decreti che hanno disposto gli incentivi, lascia negli operatori del settore alcuni dubbi non facilmente risolvibili.

Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti punti che sollevano perplessità.

La proroga a favore degli impianti che possono accedere agli incentivi del D.M. 23 giugno 2016 in forza del D.M. FER 2019

La Tabella prevede (prima riga “DM FER 2019”) la proroga di 6 mesi del termine già fissato al 9 agosto 2020 (che viene posticipato al 5 febbraio 2021)per l’entrata in esercizio degli impianti che, ammessi alle graduatorie formate ai sensi del 1° Bando del D.M. 4 luglio 2019 pubblicato in G.U. 9/8/2019 (il “D.M. FER 2019”), vogliano beneficiare degli incentivi di cui al D.M. 23 giugno 2016.

Si tratta di una proroga che riguarda alcuni degli impianti incentivati dal D.M. FER 2019 che, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del medesimo D.M. possono beneficiare delle tariffe di cui al DM 23 giugno 2016 a condizione che risultino iscritti in posizione utile nelle procedure di Registro svolte dal Gse (i.e. nei relativi Bandi applicativi pubblicati) e che entrino in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.M. FER 2019 (i.e. la sopradetta data del 9 agosto 2020).

Questo il testo del D.M. FER 2019 (art. 7, comma 1, neretti nostri):

1. La tariffa di riferimento per gli impianti di nuova costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto è:

a) la tariffa di cui all’allegato 1 del decreto 23 giugno 2016, comprensiva delle eventuali riduzioni ivi previste, per gli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, che non si avvalgono o per i quali non si applicano i criteri di cui all’art. 9, comma 2, lettere a) , d) , e) ed f) , e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l’applicazione della decurtazione eventualmente offerta in applicazione dell’art. 10, comma 3, lettera c) , dello stesso decreto 23 giugno 2016; [.]”

Dal tenore letterale si evince che tale tariffa dovrebbe essere assegnata a tutti gli impiantiiscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto (le procedure sono aperte tramite pubblicazione di un Bando le cui date stabilite erano, per il 2019, il 30 settembre e, per il 2020 sono, il 31 gennaio, il 31 maggio ed il 30 settembre), tuttavia, dalla Tabella Gse, la proroga di 6 mesi non pare estesa anche agli impianti i quali, non trovandosi in posizione utile nella graduatoria formata ai sensi della procedura di cui al 1° Bando D.M. FER 2019 (i.e. quello pubblicato il 30 settembre 2019) potrebbero rientrare nelle successive graduatorie previste dallo stesso D.M. ed avviate con il 2° Bando del 31 gennaio 2020 o con il 3° Bando del 31 maggio 2020.

Tra l’altro, va detto che molti di questi impianti si trovano in avanzato stato di costruzione in quanto, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.M. FER 2019, gli impianti che avevano accesso diretto ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2016 (mini-eolici, piccoli biomassa o biogas, idroelettrici speciali, impianti realizzati da P.A. etc..) o quelli di cui all’art. 4 commi 1 e 2 dello stesso D.M. (impianti da iscrivere a registro o soggetti ad asta che erano risultati idonei ma iscritti in posizione non utile nei registri o nelle graduatorie di asta) possono accedere alla graduatoria D.M. FER 2019 pur essendo già in corso di costruzione alla data di pubblicazione delle relative graduatorie attuative di un Bando.

Per detti impianti appare indubbio che le motivazioni di forza maggiore riconosciute dal Gse con riferimento alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e che lo ha condotto alla proroga di 6 mesi di cui alla Tabella, debbano trovare applicazione non limitatamente ai soli impianti “iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi del 1° Bando ma anche a tutti gli impianti che risultino in posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi dei Bandi pubblicati entro la durata dello stato di emergenza dichiarato o dichiarando.

La proroga a favore degli impianti del D.M. FER 2019 inseriti nella graduatoria formata successivamente al primo Bando

La situazione descritta è ancor più stridente per gli impianti che hanno partecipato al 2° Bando D.M. FER 2019 le cui graduatorie si sono aperte il 31 gennaio e chiuse il 28 febbraio scorso ed il cui esito è in fase di definizione da parte del Gse.

Anche in questo caso la Tabella (seconda riga “DM FER 2019) prevede che in forza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, viene prorogato il termine di complessivi 6 mesi in considerazione dell’evento calamitoso solo perper gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi del 1° bando”.

Tuttavia gli impianti hanno accesso agli incentivi del vigente D.M. “a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino [.]avviati dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie” (art. 3 comma 4 del medesimo D.M.) sicché è evidente che pur beneficiando dei “lunghi” termini previsti per l’entrata in esercizio dall’art. 10 del D.M., a maggior ragione, avrebbero bisogno di beneficiare della proroga di 6 mesi in quanto diversamente il periodo utile tra l’inserimento in graduatoria e l’entrata in esercizio verrebbe “eroso” dallo stato emergenziale vigente e che evidentemente incide sulla possibilità di costruire, senza essere in alcun modo restituito.

Per ragionevolezza lo stesso criterio dovrebbe applicarsi anche per quelli che si iscriveranno al 3° Bando che si aprirà il 31 di maggio 2020. È infatti palese che anche tale Bando si aprirà e chiuderà ancora entro il periodo di calamità già dichiarato dalla DCM del 31 gennaio 2020.

La mancata proroga a favore degli impianti iscritti in posizione utile dal D.M. 23 giugno 2016 e dal D.M. 6 luglio 2012 ed in corso di costruzione o di entrata in esercizio

Sempre riguardo gli impianti iscritti al Registro 2016 in posizione utile vi è una fattispecie che non appare considerata nella relativa Tabella del Gse (riga “D.M. FER 2016 della Tabella): si tratta di quelli già in fase di costruzione (o di entrata in esercizio) che pertanto non hanno bisogno di iscriversi ai registri del D.M. FER 2019 e per i quali si sta verificando o si è verificata la scadenza del termine per l’entrata in esercizio di cui all’art. 11 del D.M. 23 giugno 2016.

A riguardo si segnala che decorso il termine previsto per l’entrata in esercizio, il D.M. del 2016 prevedeva un periodo buffer della durata di 6 mesi che comportava, come previsto dall’art. 11, comma 2 del D.M.:

  • un primo periodo di applicazione di un decalage degli incentivi: “Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo”;

  • (in caso di ulteriore ritardo) la decadenza dagli incentivi: “Decorso il termine massimo di 6 mesi, l’impianto decade dal diritto all’accesso ai benefici e il Gse provvede ad escluderlo dalla relativa graduatoria”.

In relazione ai soli impianti idroelettrici va anche ricordato che il termine per l’entrata in esercizio relativo agli impianti ammessi in posizione utile nella graduatoria del Registro IDRO_RG2016, pur essendo già stato prorogato dal Gse di 238 giorni per effetto della nota Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5082 del 24/11/2017, è scaduto il 18 febbraio 2020 (sarebbe pertanto iniziato il periodo di decalage).

Come è evidente tale termine cadeva tuttavia in pieno periodo dichiarato emergenziale e pertanto, considerato anche che lo stesso art. 11 comma 2 del D.M. del 2016 che prevede che: “Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall’autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal Gse.” appare quanto mai opportuno che il Gse consideri la prevista proroga di 6 mesi anche per questa tipologia di impianti e non solo per quelli “che siano ancora nei termini previsti dal Decreto”.

Lo stesso razionale dovrebbe applicarsi all’altra fattispecie che non appare considerata nella relativa Tabella del Gse (riga “D.M. FER 2012 della Tabella): si tratta di quegli impianti già in fase di costruzione (o di entrata in esercizio) che pertanto non hanno bisogno di iscriversi ai registri del D.M. FER 2019 e per i quali sia stata concessa (dal D.M. FER 2016 o da altre norme) una proroga rispetto al termine per l’entrata in esercizio di cui all’art. 11 del D.M. 6 luglio 2012.

Anche in questo caso era previsto un decalage provvisorio (6 mesi) che conduceva alla decadenza dall’incentivo (ove protratto oltre) ed analoga disposizione che sospendeva i termini in caso di eventi calamitosi attestati dall’autorità: mutatis mutandis pertanto dovrebbe ad essi applicarsi la proroga di cui al DCM 31 gennaio 2020 e non applicarsi il decalage diversamente applicabile.

Di fatto, ove non venisse riconsiderata la differenza tra la Tabella ed il DCM ed omogenizzate le disposizioni di proroga nei confronti di tutte le situazioni meritevoli di tutela, si verrebbero a creare delle differenziazioni che si porrebbero in contrasto con quanto stabilito dal D.M. FER 2019 e che lederebbero il diritto di ciascun produttore di percepire il giusto incentivo come determinato dal legislatore.

 Impianti incentivati che subiscono un fermo forzoso per cause non dipendenti dal soggetto responsabile e proroga della convenzione

Numerosi produttori segnalano che talvolta i propri impianti subiscono dei guasti importanti che comportano il fermo degli stessi per cause non dipendenti dalla loro volontà ma dalla difficoltà di reperire o semplicemente installare le parti di ricambio in questo particolare periodo. Talvolta vi sono difficoltà da parte di coloro chiamati ad intervenire per la installazione dei ricambi, talvolta vengono segnalate difficoltà a reperire i ricambi stessi, soprattutto quando provenienti dall’estero (si veda a proposito anche la richiesta del Coordinamento free, ndr).

In questo caso occorre ricordare che ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.M. FER 2019Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal Gse [.]”.

In questi casi, prosegue il D.M., “ al produttore è concessa un’estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma”.

La stessa disposizione era prevista all’articolo 6 comma 3 del DM 23 giugno 2016.

È ragionevole ritenere dunque che un soggetto che si trovi in una condizione di fermo forzoso del proprio impianto per cause a lui non imputabili ma che siano diretta conseguenza delle ragioni per cui è stato proclamato lo stato di emergenza con la DCM 31 gennaio 2020 (e quindi, al momento, avvenimenti compresi tra il 31/1/2020 ed i 6 mesi successivi) chieda al Gse l’estensione della convenzione per il periodo del fermo, avendo cura di allegare tutta la documentazione probatoria a supporto.

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A Global Company Turns Employees to Global Citizens

Author: Employee Voices Schneider Electric Blog

How Schneider Electric ‘the most local of the global companies’ turned me into a global citizen

It’s Friday afternoon and I am working from home in the United Kingdom. I am reminded of my 5-year anniversary in March with Schneider Electric. I still remember the day I joined Schneider Electric in the United Arab Emirates and the global journey I have been on; making friends along the way and being part of the Schneider Electric family.

Let me take you on a quick global tour.

Kick-off on home grounds: Dubai, UAE: The city of gold

Dubai is home to me as I was born and raised there. Only a desert land during the 1950s and quickly turning itself into one of the key hubs and innovative cities in the world. Home to 4th Schneider Electric Hub, I was swiftly leading and driving some key initiatives; Schneider Go Green and our Employee Value Proposition (EVP) across the Middle East and Africa. We put Go Green on the map with having some of the most successful campaigns globally and the 2nd highest following.

Schneider Electric in the UAE has the most diverse environments celebrating Eid, Christmas, Diwali, Chinese New Year and many more with our friends and colleagues throughout the years. I also got to travel to some of the other key locations where Schneider has a presence; Malaysia, Egypt, Lebanon, Nigeria, Turkey to name a few. I was learning every day and fueling my adrenaline with new challenges.

Schneider Electric UAE- global companies

Schneider Electric UAE- global companies

First stop: South Africa: Rainbow Nation

I went on to live in Johannesburg, South Africa where I was driving Schneider strategies both on the ground as well as remotely for the zone. Here I also represented Schneider Electric amongst the top HR professionals of Fortune 500 companies. Personally, I am very passionate about giving back to the community and working closely with some of my colleagues in South Africa, I truly recognised the meaningful purpose of Schneider being part of projects like ‘Access to energy’ and French South African Schneider Electric Centre (F’SASEC); a partnership with Schneider Electric and the French Ministry of National Education, by giving technical training to local talent and empowering the community to grow.

Next Destination: Kenya: the land of Masai Mara

Nairobi, Kenya fed to my insatiable interest in emerging markets, which means we have untapped diverse talent and opportunities to dare to disrupt. Adopting some global company programs into the local environment, gave me the opportunity to be disruptive and producing healthy, enduring results for businesses across East Africa.

Aisha Nawaz in our global company hub- Schneider Hong Kong

Aisha Nawaz in our global company hub- Schneider Hong Kong

Transit lounge: Hong Kong:

I jetted off to Hong Kong where I spent time with my employer branding family from across the world. It was truly a moment realising that working remotely for a period, can build strong relationships and when you meet, it’s like meeting old friends for the very first time. We came from all corners of the world; Germany, USA, UK, Poland, India, Malaysia, China, Middle East, and Australia becoming a truly inclusive team driving towards one goal; Great people make Schneider Electric a great company.

Aisha Nawaz working in the UK

Aisha Nawaz working in the UK

Current Destination: United Kingdom: the land of the Royals

It’s not my first time in the country, as I studied in Scotland years ago, but an experience for me to live and work in England. I came in as a Senior Talent Acquisition and was quickly part of the Global Executive Recruitment Team network, with projects across Europe. As a business partner and with the right mix of positivity, the ability to tap into others’ strengths and thinking outside the box, I created and sustained a set of widely successful programs both around inclusion and centre of excellence.

Final Destination: who knows?

As Olivier Blum quoted in his interview with Gallup, “It has always been the strategy of Schneider Electric to be as local as possible for the simple reason that we do a lot of business with local partners; they know the local ecosystem”. Being a global company, Schneider Electric empowered me to put the customer first by going local and through that empowerment, I became a global citizen.

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About the Author

Aisha Nawaz- Schneider Electric

Aisha Nawaz- Schneider Electric

Aisha is Senior Talent Acquisition Specialist UK&I/Executive Recruiter (Europe) with over 10 years’ experience in executive search, strategic recruitment and talent management in the Middle East, Africa and Europe. Previously, she worked as a head-hunter at international executive search firms, managing exclusive C-Suite level projects across multiple industries including Information Technology, Finance, Construction, FMCG, and Oil & Gas. Part of the Global Executive Recruitment Network; Aisha identifies talent for the leadership and senior level managerial appointments in Schneider Electric across Europe. Prior to that, Aisha was looking after employer brand, early careers and university relations across various clusters of Middle East Africa.

D&I, technology, and talent management are some of the topics close to her heart and she is a strong believer in work-life balance and outside of Schneider, she is a full-time foodie blogger and an avid traveler.

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Fornitura di 3 stazione ricarica bici a Verbania


Author: Leonardo Berlen QualEnergia.it

[unable to retrieve full-text content]Procedura di gara non dichiarata. Fornitura e posa in opera di n. 3 stazioni di ricarica biciclette elettriche a Verbania. Por Fesr 2014-2020 – asse vi Importo: 81.197 euro Scadenza: 12 giugno 2020 Bando (zip)

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Impianti a rinnovabili, quali attività sono consentite nell’emergenza coronavirus


Author: Luca Re QualEnergia.it

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Quali attività sono consentite, e quali invece no, per quanto riguarda l’installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici durante l’emergenza coronavirus?

La Confederazione nazionale dell’artigianato (CNA) ha appena diffuso un vademecum rivolto alle diverse categorie di installatori, dove si afferma che (neretti nostri), “anche alla luce delle disposizioni governative tese a sospendere tutte le attività ritenute non essenziali, riteniamo che vadano sospese tutte le attività di installazione di nuovi impianti, anche in cantiere, e quelle relative a interventi per l’efficienza energetica, mentre siano da ritenersi consentite quelle relative a interventi di manutenzione e riparazione che rivestano carattere di urgenza”.

Più in dettaglio, abbiamo chiesto a Marco Bertetti, commercialista esperto dei temi che attengono alle energie rinnovabili, di chiarire la situazione per le imprese che operano nel settore FV.

Criteri di urgenza e indifferibilità

In sostanza, spiega Bertetti, “stando ai codici Ateco pubblicati dai decreti ministeriali, le attività nel fotovoltaico sono consentite, ma vanno lette in base ai criteri di urgenza e indifferibilità”.

Quindi le attività propriamente consentite, continua il commercialista, “sono quelle urgenti e indifferibili volte a garantire la continuità della produzione elettrica degli impianti”, mentre bisogna escludere tutte le operazioni per ampliare o potenziare le installazioni esistenti così come la costruzione di nuovi impianti.

Tra l’altro, osserva Bertetti, “in questo momento chi volesse installare un nuovo impianto fotovoltaico si troverebbe a lavorare in condizioni più difficili, perché dovrebbe rispettare una serie di regole per tutelare la sicurezza di tecnici e operai, e con ogni probabilità dovrebbe mettere in conto dei ritardi nelle consegne di alcuni componenti”.

Con il risultato, spiega l’esperto, che il lavoro richiederebbe più tempo e costerebbe di più. Di conseguenza, conviene posticipare di qualche mese sia la costruzione del nuovo sia le manutenzioni ordinarie.

Tornando ai codici Ateco, quelli che interessano il fotovoltaico sono il 35 (produzione di energia) oltre ai codici 33-43 (manutenzioni); Bertetti chiarisce che “la comunicazione alla prefettura della provincia dove opera l’impianto, va fatta dalle società che compiono manutenzioni e hanno un codice Ateco non indicato nel Dpcm del 22 marzo, ma che forniscono servizio a società il cui codice è indicato nello stesso decreto”.

Le attività di manutenzione preventiva, aggiunge l’esperto, “stanno procedendo per garantire la continuità della produzione energetica nel rispetto delle prescrizioni impartite”; parliamo degli interventi pianificati per sostituire alcuni componenti o verificare il loro corretto funzionamento e lo stato di usura.

Quali norme di sicurezza

Tra le indicazioni di carattere sanitario, richiamate dal vademecum della CNA e da Bertetti (vedi anche il protocollo per la sicurezza nei cantieri edili siglato da imprese e sindacati), ricordiamo soprattutto che bisogna mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro tra i lavoratori e con i clienti; impiegare tutti i dispositivi individuali di protezione (DPI) previsti (mascherine e guanti); controllare la temperatura corporea dei lavoratori prima del loro ingresso in cantiere; ridurre il personale tramite il turnover e sfruttare il più possibile lo smart working.

Conviene anche ricordare che la permanenza del virus è fino a 24 ore sul cartone e fino a 4-5 giorni sulla plastica, quindi occorre prestare particolare attenzione al lavaggio/disinfezione dei pacchi che contengono pezzi e materiali di ricambio.

Misure in campo e nodi irrisolti

Quali misure sono state messe in campo dal governo per sostenere le piccole-medie attività commerciali, tra cui rientrano gli installatori e manutentori di impianti fotovoltaici?

Tra quelle più importanti citate da Bertetti, c’è la proroga degli adempimenti fiscali, la proroga dei termini per le autorizzazioni a costruire nuovi impianti, il ricorso alla cassa integrazione, la moratoria sui mutui, l’indennità di 600 euro; il problema, in molti casi, racconta ancora Bertetti, “è stata la mancanza di tempestività e chiarezza nel definire come applicare queste misure”, con il risultato che fino a un paio di giorni fa, ad esempio, non era chiaro se la cassa integrazione sarebbe stata automatica oppure no.

Ma il problema più grande per il fotovoltaico, in questo momento, secondo Bertetti, “è la scadenza del 30 giugno 2020 per presentare la richiesta di sanatoria per mantenere gli incentivi erogati dal GSE, in presenza del divieto di cumulare tali incentivi con la detassazione fiscale della Tremonti ambiente (vedi anche qui), scadenza prevista dall’art. 36 del collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020”.

E molti operatori si troverebbero costretti a versare somme molto ingenti per continuare a beneficiare della tariffa incentivante erogata dal GSE, quindi si prospetta, afferma Bertetti, “un ricorso massiccio degli operatori che farà aumentare il contenzioso contro il GSE”.

Ricordiamo, su questo punto, che in diverse occasioni la giurisprudenza in sede amministrativa e fiscale ha confermato il diritto di cumulare gli incentivi con la detassazione ambientale.

Un ultimo punto evidenziato da Bertetti, infine, (vedi anche l’intervista di QualEnergia.it a Virginia Canazza di Ref-e), è che il ribasso dei prezzi elettrici sui mercati spot, causato dal crollo della domanda energetica per l’emergenza coronavirus, potrebbe mettere in difficoltà il settore degli impianti fotovoltaici in market parity, rendendo meno appetibili i contratti PPA di lungo termine e aumentando così il rischio associato alla produzione FV non incentivata.

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