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Aumenti di capitale iperdiluitivi, dal 15 dicembre 2016 si cambia. Ecco come funzioneranno

Dal 15 dicembre 2016 cambieranno le regole relative agli aumenti di capitale iperdiluitivi, ossia quelle operazioni di ricapitalizzazione che prevedono l’emissione di un altissimo numero di nuove azioni ad un prezzo fortemente scontato rispetto a quello di mercato.
A far data da metà dicembre ci sarà l’adozione del cosiddetto modello rolling per gli aumenti di capitale iperdiluitivi avviati da società già quotate che dovrebbe permettere di calmierare l’eccessiva volatilità che solitamente caratterizza tali operazioni. Con il nuovo modello si dovrebbero evitare le eventuali anomalie di prezzo che hanno caratterizzato precedenti aumenti di capitale. Esempi di aumenti iperdiluitivi sono le operazioni di ricapitalizzazione condotte da Saipem nel gennaio 2016, da Banca MPS nel 2015 e 2014, da Fondiaria-Sai nel 2012, da Seat PG e Tiscali nel 2009.

Evitare volatilità estrema dei titoli
Nell’esperienza maturata finora, il risultato degli aumenti di capitale iperdiluitivi è una volatilità estrema dei titoli coinvolti, con forti oscillazioni che alterano il regolare meccanismo di formazione dei prezzi, generando effetti distorsivi che possono trarre in inganno gli investitori meno avveduti. Il modello rolling si applicherà alle operazioni di aumento di capitale caratterizzate da un rilevante livello di diluizione (coefficiente K “convenzionale” pari o inferiore al valore di 0,3) e, per tale ragione, maggiormente soggette al rischio di generare significative anomalie di prezzo.

Come funziona il modello rolling
Tale soluzione tecnica, denominata “modello rolling”, consiste nel mettere a disposizione le nuove azioni più volte nel corso dell’aumento di capitale e non soltanto, come avviene oggi, una sola volta alla fine dell’operazione. Con ciò si intende ovviare alla scarsa disponibilità dei titoli.
Il modello rolling permette di effettuare un arbitraggio fra azioni e diritti di opzione già a partire dal giorno di avvio dell’aumento di capitale, come di seguito specificato dalla Consob:

1) acquisto dei diritti d’opzione sul mercato nel giorno di avvio dell’aumento di capitale (giorno T);

2) vendita, lo stesso giorno T, di un numero di azioni pari a quello delle azioni che si riceveranno esercitando i diritti; tali vendite permettono di limitare eventuali rialzi anomali di prezzo che si dovessero verificare sul mercato;

3) esercizio, a T+2, dei diritti di opzione acquistati il giorno T e ricezione delle nuove azioni nel corso dello stesso giorno T+2;

4) utilizzo, a T+2, delle nuove azioni emesse in T+2 per soddisfare gli obblighi di consegna generati dalle vendite di azioni concluse nel giorno T.

Nel caso di aumenti di capitale iperdiluitivi l’investitore, all’atto di esercitare i diritti d’opzione potrà, invece di attendere la consegna alla fine del periodo di offerta, chiedere al proprio intermediario di ricevere le nuove azioni nella prima finestra di consegna possibile. A titolo di esempio, se l’investitore esercita i diritti d’opzione nel giorno T+6, potrà chiedere che la consegna delle nuove azioni avvenga immediatamente (quindi nel giorno T+6 ovvero T+7 a seconda dell’orario in cui l’istruzione di esercizio è stata impartita).
L’intermediario, preliminarmente al perfezionamento della consegna anticipata, dovrà avvertire l’investitore delle conseguenze in tema di perdita della facoltà di revoca che tale consegna può comportare; si raccomanda altresì, in caso di consegna anticipata delle nuove azioni, di acquisire dalla clientela non professionale l’accettazione della rinuncia alla facoltà di revoca su supporto durevole.
Pertanto, rimarca la Consob, al fine di evitare che l’investitore perda inconsapevolmente tale diritto di revoca, si raccomanda agli intermediari di prevedere che la consegna dei nuovi titoli azionari all’investitore avvenga alla fine dell’aumento di capitale, salvo espressa richiesta dell’investitore di usufruire della consegna anticipata.

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Autore: Finanza.com Blog Network Posts

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