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Il cumulo: una possibilità in più per la pensione

L’epoca dei posto fisso è finito praticamente dagli anni 80 e  si va avanti con lavori saltuari un po’ qua e un po’ là, con la conseguenza, quando questi lavori non siano fatti in nero, di essere iscritti a diversi fondi o casse previdenziali. L’eliminazione dei voucher se non si regolamenta e vigila sui futuri approcci lavorativi,  alimenterà ulteriormente a dismisura il lavoro sommerso, che non era stato mai eliminato, in quanto i voucher avevano solo precarizzato di più il diritto dei prestatori d’opera. Certo ora tutti i datori di lavoro che se la cavavano con quattro soldi ora protestano indignati contro questa soppressione. Ma forse i giovani avranno qualche opportunità in più anche sul versante previdenziale.
L’assillo che più allarma i giovani è quello di non avere nessuna futura copertura pensionistica a causa dei lavori frammentati. Istituti specifici per mettere insieme i vari spezzoni contributivi sono già esistenti, ma sono  stati ulteriormente semplificati e resi più appetibili.
La legge di bilancio di quest’anno ha reso particolarmente vantaggiosa la facoltà di cumulare i periodi assicurativi estendendola anche dagli iscritti alle Casse professionali.
L’Inps con la circolare 60/2017 ha fornito le prime istruzioni in merito.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata, nonché agli enti di previdenza dei professionisti, che non siano  titolari di trattamento pensionistico, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione.
La facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge Fornero, facoltà che può essere esercitata dai superstiti per conseguire la pensione indiretta.
Trattamenti di inabilità in cumulo

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire i trattamenti di inabilità anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni pensionistiche.
Resta ferma la possibilità per gli interessati di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità in totalizzazione, con il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata o con il cumulo di cui al decreto legislativo n. 184 del 1997, con applicazione della relativa disciplina.
Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione
Nel sistema italiano oltre al cumulo, cioè la possibilità di mettere insieme vari spezzoni previdenziali, c’è la totalizzazione, che potrebbe sembrare la stessa cosa nei discorsi al bar, ma che è cosa assolutamente diversa se riferita alle pensioni. Quindi è bene non fare confusione.
Per la pensione di vecchiaia la totalizzazione prevede un requisito pari a 65 anni e 7 mesi ed almeno 20 di contributi; per il trattamento anticipato servono 40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica. Per il cumulo occorrono 66 anni e 7 mesi, per la pensione anticipata 42 an ni e 10 mesi se uomini, 41 e 10 se donne.
Un’altra differenza riguarda il regime delle decorrenze. La pensione in totalizzazione sconta un regime di finestre mobili particolarmente sfavorevole: la pensione di vecchiaia infatti subirà uno spostamento di 12 mesi se dipendente o 18 mesi se lavoratore autonomo. Nel cumulo la pensione decorrerà subito.
Anche il calcolo dell’assegno in linea generale favorisce il cumulo rispetto alla totalizzazione. Infatti con il cumulo è possibile praticamente “sommare” i periodi accreditati nelle diverse gestioni mantenendo le regole di calcolo delle varie gestioni, fermo restando che dal 1° gennaio 2012 sarà applicato il sistema di calcolo contributivo.

Nella totalizzazione invece il calcolo viene effettuato, di regola, tramite il sistema contributivo salvo che il soggetto possa vantare, in una delle gestioni, un diritto autonomo.

Coloro che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ed la pratica non è stata definita, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico in cumulo.
La rinuncia alla domanda in totalizzazione può essere effettuata anche dai superstiti di assicurato.

Recesso dalla ricongiunzione – articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979

Per coloro che hanno in corso la ricongiunzione dei periodi assicurativi che spesso è molto onerosa, possono chiedere  il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso  deve essere esercitato entro il 31 dicembre di quest’anno.

Il recesso in argomento può essere manifestato sia in forma esplicita, presentando apposita istanza in tal senso, sia attraverso il semplice comportamento omissivo nel pagamento delle rate di onere (interruzione dei pagamenti). La quota di onere versato ex lege n. 29 del 1979 è rimborsato a domanda degli assicurati.

Questa normativa non si applica:

– ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018;
– ai soggetti che non hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il 1° gennaio 2017;
– e comunque nei casi di recesso dalla ricongiunzione intervenuto entro il 31 dicembre 2016.

Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina ordinaria fin qui applicata.

Coloro che hanno pagato integralmente l’onere di ricongiunzione non possono comunque recedere dalla ricongiunzione allo scopo di ottenere la restituzione di quanto versato. Del pari, non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, sebbene su di essa vengano compiute trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.
Sono escluse dal  campo di applicazione le ricongiunzioni esercitate ai sensi della legge n. 45 del 1990 relative alle casse dei professionisti.

Camillo Linguella

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Autore: Finanza.com Blog Network Posts

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