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Gian Zeta shared a post to Economia Democratica’s Timeline.

PROPOSTA AI CITTADINI E AL PARLAMENTO.

1) LEGGE ELETTORALE 2) NUOVO ARTICOLO 75

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1) LEGGE ELETTORALE DEL POPOLO SOVRANO

Noi, Cittadini Italiani sottoscritti

PREMESSO CHE Tutti i Cittadini adulti, in quanto membri del Popolo Sovrano (art. 1 Cost.), sono chiamati a concorrere “all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 Cost.).

PROPONIAMO LA SEGUENTE LEGGE ELETTORALE

Art. 1 Tutti i cittadini adulti hanno il diritto, ma non il dovere, di partecipare all’attività legislativa, sia direttamente, sia indirettamente. Ai fini del diritto alla cittadinanza telematica devono avere a titolo gratuito : - accesso al web (per referendum e consultazioni varie telematiche), - PEC (Posta Elettronica Certificata) - con annessa firma digitale certificata, - codice personale identificativo, - token ( o strumento ) di auto certificazione.

Art.2 Chi lo desidera può : ”associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” (art. 49 Cost.).

Art. 3 Ai partiti compete il compito di selezionare la loro parte di candidati al Parlamento. Chi aderisce ad un partito accetta la partecipazione indiretta.

Art. 4 Chi invece decide di partecipare al di fuori dei partiti, può farlo nei seguenti due modi: a) per via indiretta, ovvero delegando un qualsiasi cittadino di propria fiducia che si candida; b) per via diretta, ovvero riservandosi di votare come singolo, quando lo ritenga opportuno, ogni legge all’ordine del giorno tanto a livello nazionale che locale. In questo secondo caso, dovrà iscriversi in un apposito elenco dei Cittadini Legislatori che non vogliono essere rappresentati.

Art. 5 Tutte le consultazioni elettorali avvengono in contemporanea, in tutto il Paese e negli stessi giorni. Non sono ammessi premi di maggioranza e nemmeno leggi elettorali regionali particolari. Anche la durata del mandato degli Organismi amministrativi è stabilita in 5 anni.

Art. 6 L’elenco delle leggi all’odg sarà disponibile in un sito web dedicato e che farà anche specifica tele informazione, nello stesso sarà possibile per il cittadino esprimere il proprio voto contestualmente alla votazione parlamentare.

Art. 7 Il voto del singolo cittadino varrà 1; il voto del delegato avrà un valore pari al numero delle deleghe + 1 (il proprio).

Art. 8 I cittadini che non vogliono partecipare si auto-escludono dalla vita politica del Paese.

Art. 9 I delegati devono essere scelti A) da un collegio uninominale su base territoriale e secondo parametri di vero merito, a turno unico e a maggioranza relativa. B) direttamente dal cittadino, C) in base a conoscenza personale, D) con possibilità di controllo reale sul delegato, E) con possibilità di revoca, F) con cessione di sovranità limitata, G) con mandato mai ripetibile, H) con diritto di revoca, I) nel caso il numero degli astenuti dal voto sia superiore al numero dei votanti, il delegato viene sorteggiato dall’elenco dei Candidati di quel Collegio.

Art. 10 Il Parlamento sarà composto da singoli responsabili dai territori : - 1 Deputato legato al territorio da ogni collegio, - 1 Senatore legato al territorio da ogni coppia di collegi contigui, - candidatura personale (e non di gruppo/partito) in un solo collegio, - 100 firme di sostenitori residenti nel collegio che hanno anche - diritto di revoca (maggioranza qualificata dei sostenitori promuove referendum revocativo nel collegio), - mandato mai ripetibile, - niente magistrati, niente segretari di partito, niente simboli, niente rimborsi elettorali, - incompatibilità a mandati contemporanei in Istituzioni elettive pubbliche.

Art. 11 Al fine di facilitare la partecipazione democratica, si provvederà a: - Il varo di un nuovo Ministero preposto alla partecipazione democratica (Ministero per la Democrazia Diretta), - realizzare spazi pubblici di aggregazione dove sia possibile tenere riunioni, conferenze, assemblee dei cittadini, spazi espositivi, con capienza adeguata a contenere almeno il 5% dei residenti nella Comunità Locale (intesa come Circoscrizione di circa 5/6.000 residenti), - la modifica degli articoli 75 e 138 sui referendum per rendere la partecipazione dei cittadini più fattibile, concreta e diretta.

Art. 12 I Candidati alla carica di Deputato e/o Senatore : A) presentano all’Ufficio di cui sopra indicando il Collegio di riferimento (Deputati) o la coppia di Collegi contigui di riferimento (Senatori) una sorta di curricula pubblico che dimostri i titoli di studio e le competenze professionali, B) presentano una dichiarazione d’intenti e di volontà programmatica, C) allegano 100 firme certificate di cittadini italiani residenti nel Collegio con diritto politico che li sostengono, D) entro il tempo utile e comunque prima di 90 giorni alle elezioni.

Art. 13 I candidati a membri del Parlamento devono essere incensurati e godere della piena onorabilità.

Art. 14 I segretari di partito : non sono ammessi alla candidatura elettiva di qualunque tipo.

Art. 15 Magistrati : sono ammessi alla candidatura solo quegli ex Magistrati che alla data delle elezioni risultino dimissionari dall’Organismo Giudiziario da almeno 4 (quattro) anni.

Art. 16 Il Deputato che per qualunque motivo risulti assente dai lavori nella sede istituzionale per oltre il 20 % dei giorni di impegno semestrale, viene escluso e sostituito sorteggiando un altro candidato dello stesso Collegio di provenienza.

Art. 17 Tutti i Ministri (Tecnici e non Politici) provengono dalla società civile e sono designati per sorteggio da un elenco di pre-selezionati auto candidati per merito professionale, titoli e qualifiche specifiche settoriali. I Ministri non possono in contemporanea ricoprire altri ruoli in Istituzione pubbliche.

Art.18 Ogni Ministero è retto collegialmente da 5 Ministri alla pari. La sfiducia è possibile solo in modo collegiale a tutti i 5 Ministri del Ministero. In caso di dimissioni di un singolo Ministro, si procede alla sostituzione tramite sorteggio dall’Elenco specifico.

Art. 19 L’Esecutivo come insieme diventa strumento tecnico del Parlamento.

Art. 20 La campagna elettorale si uniforma a criteri di trasparenza e sostanziale equità comunicativa : i candidati ed i mezzi di informazione sono tenuti a garantirle e rispettarle.

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2) MODIFICA ARTICOLO 75 COSTITUZIONE.

Scopo : è quello di promuovere una campagna di sensibilizzaIone culturale della società italiana, finalizzata ad una proposta di modifica dell’attuale articolo 75 della Costituzione in modo da rendere possibile l’Istituto del referendum deliberativo di iniziativa diretta in particolare nella sua applicazione telematica. Questo per bilanciare il potere delle Istituzioni politiche elettive e realizzare una democrazia più vicina ai Cittadini, ai loro bisogni, al loro diritto di partecipazione.

Chiediamo che l’attuale Articolo 75 della Costituzione Italiana sia modificato in modo da passare dalla attuale formulazione e prassi operativa :

” Articolo 75:

E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”

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Analisi sintetica di prassi:

-1) il referendum ammesso è solo ABROGATIVO; ( quindi non è possibile proporre e tenere referendum per DELIBERARE direttamente una nuova proposta di legge o per REVOCARE direttamente Organismi elettivi )

-2) è ammesso solo per abrogare leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi; ( quindi sono escluse : leggi costituzionali, leggi di revisione costituzionale, trattati internazionali, atti normativi della Unione Europea, leggi nazionali che recepiscono disposizioni della Unione Europea);

-3) a) servono 500.000 firme, ( raccolte, certificate su fogli già timbrati, presentate entro 3 mesi dalla data del timbro sui fogli ) b) escluso il periodo di un anno anteriore alla scadenza delle Camere, c ) escluso il periodo di sei mesi dalla data di inizio della campagna elettorale, d) solo nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre, e) sono sottoposti a due controlli : 1) Corte di Cassazione e 2) Corte Costituzionale, f) le consultazioni referendarie possono svolgersi solo nelle domeniche dal 15 aprile al 15 giugno, g) sono indette dal Presidente della Repubblica, h) in una data stabilita dal Consiglio dei Ministri, i) la campagna referendaria deve svilupparsi obbligatoriamente per 45 giorni, l) nel caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum viene sospeso;

-4) quorum: maggioranza degli aventi diritto al voto e maggioranza dei voti validi.

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A questa nuova formulazione e prassi:

” ARTICOLO 75 ( nuovo ). È indetto referendum deliberativo di iniziativa diretta anche da un solo Cittadino con diritti politici per deliberare una nuova Legge, per modificarne o abrogarne una esistente.

Ogni legge, ogni bilancio, ogni amnistia o indulto, ogni trattato internazionale sono sottoposti alla possibilità di referendum deliberativo di iniziativa diretta.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza semplice del 50% + 1 riferita al numero dei votanti delle ultime consultazioni elettorali della Camera dei Deputati dei territori di riferimento e applicazione del referendum.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”

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Per rendere pienamente operativo l’Articolo 75 nella nuova formulazione, chiediamo:

A ) il varo di una Piattaforma Telematica Pubblica di scopo, gestita dalle Istituzioni, realizzata con semplici piattaforme pubbliche di Circoscrizione ( riferita a 5/6.000 aventi diritto ), a struttura federale ascendente, controllata in modo multiplo e periferico dai Cittadini a rotazione a partire dai Codici Sorgente, che permetta poi di aggiornare e aggregare i dati di tutte le circoscrizioni coinvolte, in modo che il controllo generale sui dati totali avvenga in modalità multipla e incrociata da più soggetti periferici ( Comitati di controllo dei cittadini ). E alla luce del sole

B ) il riconoscimento alla Cittadinanza Telematica, in modo che ogni Cittadino Italiano abbia come dotazione gratuita:

– PEC ( Posta Elettronica Certificata ) - firma digitale certificata, - codice personale identificativo, - token di auto certificazione , - accesso al web gratuito, - copertura pubblica Wi-Fi nazionale.

C ) il riconoscimento del diritto democratico per i Cittadini al Referendum Deliberativo di Iniziativa Diretta ( telematico ) a partire dal livello di Circoscrizione e per ogni altro livello, conseguente alla relativa modifica dell’articolo 75 della Costituzione.

[[ C 1 ) Ipotesi di funzionamento del Referendum Deliberativo di Iniziativa Diretta ( telematico ) ( inteso come complementare al sistema decisionale esistente ):

– Accesso solo per Cittadini aventi diritto, - con identità certificata e firma digitale certificata, - di specifico livello- bacino / pertinenza territoriale, ( quartiere, comune, area metropolitana, federazione di comuni, federazione di province,federazione di regioni, federazione nazionale ).

Fasi : 1) il singolo cittadino fa la sua proposta per l’area di interesse; 2) il sistema operativo crea un link per il forum del dibattito dove si presenta e discute la proposta; 3) il sistema operativo contestualmente attiva anche un misuratore che raccoglie e misura il consenso; 4) al raggiungimento di una prima soglia di consenso ( 20% ?..) gli Organismi di controllo preposti ( Consulta o altro ) valutano la legittimità costituzionale della proposta. Emettono la ” sentenza “. 5) Per le proposte dichiarate ” legittime ” la raccolta del consenso continua e al raggiungimento di una seconda soglia ( 40 % ?..) il sistema operativo a richiesta dei proponenti può generare a livello locale uno o più eventi fisici ( Assemblea, dibattito, E- Town meeting, conferenza aperta, consiglio comunale aperto) dove con la partecipazione fisica si perfeziona la proposta. Viene anche redatto un bollettino di riepilogo sia in veste telematica che cartacea che in questa seconda versione viene distribuito a tutti gli aventi diritto. 6) al raggiungimento di consenso di maggioranza del 50% + 1 , relativo al numero dei votanti delle ultime consultazioni elettorali della Camera dei Deputati dei territori di riferimento e applicazione del referendum, la proposta diventa Legge; 6/B diversamente se ” legittima ” rimane aperta in attesa di eventuale consenso; 7) la nuova Legge, o proposta, così approvata, passa agli Organismi esecutivi che la realizzano .]]

D ) l’adeguamento delle istituzioni pubbliche in modo che tutti i servizi telematici per i Cittadini includano:

– una chiara informazione istituzionale, - tutti gli atti pubblici disponibili, - la possibilità di referendum telematici di iniziativa diretta, - gruppi di studio on line dei Cittadini , - comitati di controllo on linea e fisici di Cittadini per tutti i vari settori, sulla quantità e sulla qualità, - assemblee tematiche pubbliche on line e fisiche di base e di ogni livello, - occasioni multiple pubbliche di proposta, confronto e decisione diretta.

E ) inoltre per facilitare le Politiche della socialità democratica:

realizzare spazi pubblici di aggregazione dove sia possibile tenere riunioni, conferenze, assemblee dei cittadini , spazi espositivi, con capienza adeguata a contenere almeno il 5 % dei residenti nella Comunità Locale ( intesa come Circoscrizione di circa 5 / 6.000 residenti).

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