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Economia

Approvata la legge sulla concorrenza (?)

In una Roma semideserta a causa della festa dei Santi Patroni San Pietro e San Paolo, la Camera dei Deputati ha approvato in Aula la legge annuale sul mercato e la concorrenza a due anni dalla sua presentazione. I voti a favore sono stati 218, i voti contrari 124 e le astensioni 36. Ora dovrà andare in quarta lettura al Senato. Ma questo lasso di tempo non è dovuto al ferragginoso meccanismo del “bicameralismo perfetto” ma alle resistenze esistenti attorno al provvedimento che mette dei paletti sulle assicurazioni auto, dà la possibilità di creare studi di avvocati, regola i laboratori dentistici che stanno proliferando come funghi, vuole limitare le telefonate promozionali eccetera. Anche i selfie sponsorizzati e la pubblicità camuffata in Rete finiscono nel campo d’azione del ddl: un ordine del giorno impegna infatti il governo a intervenire a livello legislativo “affinché l’attività dei web influencer sia regolata”. E’ chiaro che un provvedimento del genere non dovesse avere vita facile. In esso si trovano alcune norme che riguardano la previdenza complementare.
L’articolo 1, commi 38-39 riguarda i Fondi pensione.

Questi commi, recano modifiche al D. Lgs. 252/2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari.sostituisce integralmente l’articolo 14, comma 5, del  D. Lgs. 252/2005, in materia di tassazione sulle somme percepite a titolo di riscatto, precisando che tale disciplina, relativa ai casi di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 (attività lavorativa nuova o cessata, invalidità permanente, morte dell’iscritto e riscatto da parte degli eredi), si applica anche al riscatto della posizione, sia nelle forme collettive che in quelle individuali. Viene altresì confermata l’applicazione della ritenuta del 23 per cento. Viene inoltre prevista la convocazione, da parte del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di un tavolo di consultazione, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari secondo specifiche linee guida. La stessa cosa è prevista anche nel verbale governo sindacati del 28 settembre 2016 nella cosiddetta fase 2 della riforma delle pensioni.
La modifiche approvate ulteriori innovazioni. In particolare:
• è modificato l’articolo 8, comma 2, prevedendo che gli accordi in materia di fondi pensioni complementari possano stabilire una percentuale minima di TFR da conferire ai Fondi pensione e che, in assenza di tale quota, il conferimento si intenda totale [comma 38, lettera a)];
• è modificato l’articolo 14, comma 2, lettera c), disponendo che le forme pensionistiche complementari possano prevedere un periodo superiore ai cinque anni nel quale non sia possibile il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente (con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi [comma 38, lettera c)].
Viene infine introdotta, tra le linee guida finalizzate all’avvio della riforma delle forme pensionistiche complementari, la previsione di modalità di informazione mirate all’accrescimento della conoscenza finanziaria e previdenziale dei cittadini (comma 39).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma al riguardo, che le modifiche si riferiscono
sostanzialmente le modalità di erogazione dell’anticipo della pensione complementare, sulla quale è intervenuta proprio in questi giorni la RITA, senza incidere sul regime fiscale della pensione stessa, e che quindi non comportano effetti negativi per la finanza pubblica. Con riferimento al comma 39, la RT afferma altresì che le modifiche non comportano oneri, in quanto la partecipazione al tavolo di consultazione, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari secondo specifiche linee guida, deve avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
In sostanza si mirerà solo a favorire l’aggregazione dei fondi pensione negoziali e a spingerli in qualche modo ad investire nell’economia italiana, attese le basse percentuali di investimenti domestici.
Poiché viene imposta l’invarianza della spesa, la parificazione delle norme di previdenza complementare fra dipendenti privati e quelli pubblici appare tutt’ora una fata morgana, specie per quanto riguarda i regimi fiscali che sono diversi.

c.l.

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Autore: clinguella@finanza Finanza.com Blog Network Posts

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