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settembre parte il prestito pensionistico dell’Ape Volontaria

Il governo avrebbe quasi messo a punto il decreto attuativo della cosiddetta Ape Volontaria, che potrebbe diventare operativa già a settembre. L’Ape, l’ anticipo pensionistico, è l’escamotage giuridico contabile inventato per poter consentire ai lavoratori dipendenti con almeno 63 anni di età e 20 di contributi di  smettere di lavorare subito senza aspettare i 66 anni e 7 mesi, ma invece di ricevere la pensione potrà usufruire di un prestito bancario erogato mensilmente, senza dover porre in questo modo nuovi oneri a carico dello Stato
In caso di premorienza, il prestito è garantito alle società di assicurazioni dal montante contributivo versato all’Inps. Da qui la necessità di fare accordi con le banche e compagnie di assicurazioni con appositi Accordi Quadro, cosa ancora in alto mare.
Il Consiglio di Stato cui il decreto era stato invitato per il prescritto parere, si è espresso fin dallo scorso luglio formulando in un linguaggio aulico e castale alcune osservazioni che dovrebbero essere  recepite nel testo finale.
Il CdS nel suo parere ha fatto presente una serie di osservazioni per rafforzare la tutela degli aventi diritto e ha  invitato l’Esecutivo a non mettere troppi steccati ne ne limitino la platea dei richiedenti, stimata eufemisticamente in circa 500.000.

Tra l’altro, il CdS  ha suggerito di prendere in considerazione i seguenti punti:
• di prevedere, se l’interessato lo chiede, la decorrenza retroattiva fin dalla data del 1° maggio 2017, con conseguente maturazione del diritto agli arretrati. Ciò potrebbe avvenire in favore di quei soggetti che versano in situazioni particolarmente disagevoli, perché magari disoccupati ma che non hanno i requisiti dell’APE sociale o di quella per i lavoratori precoci;
• di una sollecita conclusione degli Accordi Quadro con le banche e società di assicurazioni. Questo è il punto centrale perché così si saprà anche il costo dell’operazione ( 2,3,5%?) e la sua convenienza;
• di integrare il monitoraggio sugli aspetti non disciplinati né dalla legge né dal decreto attuativo, bensì dagli accordi quadro (le condizioni generali e particolari del contratto di finanziamento e del contratto di assicurazione, l’informativa precontrattuale e contrattuale), e che sono il punto centrale della riforma;
• di affiancare, alla assistenza e consulenza fornita essenzialmente dai patronati, altre forme di comunicazione, informazione, interlocuzione e orientamento, quali, per esempio, sportelli di ricevimento e di accoglienza presso l’Inps e numeri verdi, serviti da un adeguato call center;
• dell’introduzione di strumenti di mediazione e di conciliazione che, contribuiscano a ridurre il contenzioso in alternativa ai ricorsi ordinari, da attivarsi anche presso l’Inps, come per esempio gli attuali Comitati provinciali e Regionali;
• di distinguere la documentazione che ricade sotto la responsabilità personale del richiedente e quella, invece, rientranti sotto la piena responsabilità dell’Inps, poiché presenti nei suoi archivi;
• di disciplinare meglio il diritto di recesso dal contratto di finanziamento e dal contratto di assicurazione, in modo più trasparente verso il richiedente;
• di definire, anche sul piano temporale, la rilevanza di eventuali debiti pregressi non di particolare gravità che possono impedire il riconoscimento dell’APE;
• di specificare nelle condizioni generali di contratto, mediante clausole chiare e comprensibili, gli effetti conseguenti, in corso di erogazione dell’APE, all’aumento dell’età pensionabile, e che sulla nuova età richiesta saranno rideterminati il piano di ammortamento, della relativa rata mensile o finanche della durata del finanziamento), incidendo gli stessi sulla fase di esecuzione del contratto;
• di delimitare i poteri esercitabili dall’istituto finanziatore in relazione alla verifica delle dichiarazioni effettuate dal soggetto richiedente e di ridurre al massimo i casi di esclusione.

Infine il Consiglio di Stato suggerisce altresì l’introduzione di una misura utile a evitare o ridurre anche un futuro contenzioso, quale potrebbe essere un sub-procedimento interlocutorio avente ad oggetto richieste di chiarimento da parte dell’istituto finanziatore al soggetto richiedente, con risposte da presentarsi mediante osservazioni scritte.
Non c’è dubbio comunque che l’incidenza dell’aumento dell’età pensionabile in corso d’opera , anche se nei tre anni e mezzo di anticipo potrebbe accadere una sola volta, visto che dal 2019 queta è a scadenza biennale, raffredderà molti spiriti desiderosi di voler andare a casa. Saranno favoriti i percettori di stipedio medio alti. Perché l’ Ape volontaria non prevede la cessazione del lavoro. Per cui ci può chiedere tranquillamente il prestito e continuare a lavorare.

Un problema da affrontare è quello relativo all’aumento dell’età pensionabile. Il Consiglio di Stato dà per scontato che sarà sempre aumentata. . Tutti gli altri, sindacati, governo ecc, invece danno per scontato, anche se non è pacifico, che coloro che chiedono l’ape volontaria o sociale o  lavoratori precoci entro il 2018, la loro pensione scatterà a 66 anni e 7 mesi a prescindere cioè se  dal 2019,  l’età pensionabile sarà di 67 anni.
Sia l’Ape social che quella volontaria scadono a fine 2018 se, come si pensa,  saranno confermate  oltre la fase di sperimentazione, la conseguenza sarebbe uno slittamento di cinque mesi dei requisiti per accedere al pensionamento anticipato: da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. In questo caso si dovrebbe mantenendo fermi i 63 anni).

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Autore: clinguella@finanza Finanza.com Blog Network Posts

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