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Se la complementare diventa un ammortizzatore sociale

Il 30 agosto scorso c’è stato l’incontro governo sindacati sulle pensioni. I media ne hanno ampiamente riferito ma si è trattato di un pour parler sui temi all’ordine del giorno, di quelli che una volta si sarebbe detto, incontro interlocutorio. L’impressione che si trae è che nella prossima legge  di bilancio sulle pensioni ci sarà poco o niente, giusto qualche aggiustamento sull’ape sociale, opzione donna e qualche mancia pre elettorale come quella di un bonus di 40 euro ai pensionati delle fasce più deboli.

Come sappiamo si è parlato di introdurre una pensione minima di garanzia di 650 euro, in caso i contributi versati siano insufficienti a raggiungere questa soglia, in pratica il ritorno all’integrazione al minimo, una delle misure cardine della legge Dini del 1995 che l’aveva abolito per dare sollievo alla finanze statali. Per erogare  comunque delle pensioni adeguate,. con le attuali norme si può andare in pensione, per coloro che hanno cominciato a lavorare dal 1996, una volta raggiunta l’età pensionabile solo nel caso abbiano maturato una pensione pari a 1,5 volte l’assegno sociale, circa 670 euro. La proposta fatta balenare è quella di abbassare questo tetto a 1,2 volte. Così si amplierebbe la platea di coloro che potranno beneficiare dell’uscita all’età di 66 anni e 7 mesi, rispetto ai 70 anni e 7 mesi attualmente previsti per chi non raggiunge il livello minimo di pensione  che dagli attuali 672 euro (1,5 volte assegno sociale) scende a 537 euro (1,2 volte l’assegno sociale).
. Un’altra modifica che il Ministro del Lavoro ha proposto, in favore dei giovani, è quella di aumentare la cumulabilità tra pensione sociale e pensione contributiva, considerando come reddito per il diritto all’erogazione della pensione sociale, solo il 50% del reddito di pensione percepito (modificando i 2/3 attualmente previsti dalla Legge Dini). Questa operazione, che andrebbe tutta a carico della spesa assistenziale, potrebbe permettere, secondo i calcoli dell’Esecutivo, un reddito di pensione (contributiva e sociale) pari a circa 650 euro mensili indipendentemente dai contributi versati. Un costo enorme per lo Stato, un sollievo minimo per gli interessati. Per dare pensioni eque bisogna necessariamente agire sul versante del mercato del lavoro, ma senza decontribuzione varie ( come si vocifera) se no saremmo punto e daccapo.

Si è discusso anche della possibilità di abbassare la soglia dell’importo per il pensionamento anticipato, attualmente previsto in 2,8 volte l’assegno sociale a due  una volta raggiunti i contributi necessari e dell’età pensionabile standard, a 63 anni e 7 mesi. .
Sul blocco dell’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni previsto a decorrere dal 2019 il ministro del Lavoro ha rinviato a quando l’Istat farà conoscere con precisione qual’ è l’esatta speranza di vita reale che dovrebbe tener conto della flessione registrata nel 2015 di circa 3 mesi.
Sulla previdenza complementare, Poletti ha richiamato la disponibilità ad intervenire con una norma che favorisca l’incremento delle adesioni (eventualmente anche attraverso lo strumento del silenzio assenso) ma sulla base e a sostegno di eventuali intese della parti sociali, escludendo però di procedere in tal senso nel pubblico impiego. Il Ministro ha inoltre dichiarato la disponibilità di equiparare la tassazione relativa alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici a quella prevista per i privati, mentre per quanto concerne il favorire gli investimenti dei Fondi previdenziali nell’economia reale, la posizione espressa ha rimarcato più le difficoltà e la mancanza di strumenti che possibili ipotesi di lavoro.
Il 29 agosto, cioè il giorno prima di questa riunione è entrata in vigore la legge 124/2017, quella sul mercato e la concorrenza. Questa legge oltre a riguardare dentisti avvocati assicurazioni eccetera, riguarda anche la previdenza complementare.
Il comma 38, modificando gli articoli 11 e 14 del D.Lgs. 252/2005, interviene sui seguenti profili:
• la destinazione totale o parziale del TFR alle forme pensionistiche complementari;
• l’ anticipo della rendita complementare nel caso di cessazione dell’attività lavorativa;
• il riscatto della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario.
Gli accordi collettivi potranno stabilire una percentuale minima del TFR maturando da destinare ai fondi, fermo restando il principio generale che l’adesione rimane su base volontaria e che, in assenza di indicazione da parte degli accordi, la percentuale del conferimento del Tfr è pari al 100 per cento.
Poi la legge stabilisce altre possibilità e qui assistiamo ad un altro stravolgimento delle finalità prprie della previdenza complementare, quella di dare un’integrazione monetaria al momento del pensionamento definitivo. Si trasforma il secondo pilastro in uno strumento “para ammortizzatore sociale”.

Infatti, nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi , ora si può chiedere la rendita pensionistica invece di aspettare i 48 mesi  previsti prima. Inoltre, nel confermare che il diritto all’anticipo della pensione complementare è consentito fino a 5 anni prima del conseguimento della pensione con i requisiti della legge Fornero, la nuova legge autorizza i Fondi pensione ad aumentare questo limite fino a 10 anni prima.
I fondi pensione possono prevedere altresì una limitazione al diritto all’anticipo ad una parte della prestazione.
L’aderente potrà richiedere la liquidazione in forma di rendita temporanea (anche in deroga ai limiti generali vigenti per la liquidazione integrale della rendita e a quelli specifici, dell’ordinamento interno del fondo), fino a quando sarà conseguito il diritto alla pensione Inps .
Sempre nella riunione del 30, ispirandosi a queste recenti disposizioni, il governo propone di consentire ai lavoratori che hanno 63 anni e sono in procinto di perdere il lavoro per ristrutturazioni o crisi aziendali, di poter versare il proprio tfr o parte di esso ad un fondo pensione così da poter avere una “rendita ponte”, per non confonderla con la rendita anticipata ( RITA) fino al pensionamento e questa potrebbe essere esentasse.

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Autore: clinguella@finanza Finanza.com Blog Network Posts

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