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Manovra 2018: si consolida la rita e si tratta sullo stop dell’età

Finalmente dopo una lunga gestazione è diventato disponibile il testo della finanziaria 2018. Come era prevedibile è una finanziaria di galleggiamento che cerca di non scontentare nessuno, scontentando di conseguenza tutti,  a cominciare dall’Unione Europea, che comunque, ritualmente ha già inviato la sua protesta ciclostilata. Poi c’è la grossa incognita della campagna elettorale e non si sa al momento se il prevedibile assalto alla diligenza sarà respinto.

La parte più risicata è quella relativa alle pensioni. Era scontato del resto, Le pensioni avevano fatto la parte del leone nella corrente legge di bilancio, anche se quasi tutte le relative  disposizioni  sono rimaste sulla carta.Il piatto forte atteso per quest’anno era il blocco dell’innalzamento del limite di età che inopinatamente  non è stato posto e sul quale dopo un paio di giorni di surplace, tutti indistintamente ne chiedono lo stop o il rinvio. Basta leggere i giornali di ieri, da Avvenire al Fatto Quotidiano, passando per Repubblica e Corriere. Sempre ieri fra governo e sindacato si è discusso del blocco dell’età pensionabile ed è stato stabilito un tavolo tecnico che riguarderà la possibilità di dare una disciplina diversa a coloro che svolgono lavori gravosi. Padoan, ha precisato tuttavia che «il principio di adeguamento dell’età resta confermato. Eventuali modifiche non dovranno intaccare la sostenibilità del sistema previdenziale che è un pilastro fondamentale della sostenibilità finanziaria del paese». Il 13 novembre, data del prossimo incontro,  sarà verificata la reale disponibilità a cambiare i meccanismi dell’età pensionabile.

Mentre si apre questo spiraglio sull’età, neppure sulla complementare c’è niente, tranne una puntualizzazione sulla Rita che ormai è declinata in tutte le salse e presente in vari modi nella legge di bilancio 2017, nella legge sul mercato e la concorrenza e sull’attuale legge per il 2018. Come se tutti gli italiani fossero iscritti alla complementare e non si trattasse di una cosa residuale. Non si può legare la flessibilità in uscita ( leggasi pensionamento anticipato) all’anticipo della rendita della complementare. Al massimo interesserà un centinaio di persone.

Comunque all’art. 23 del ddl c’è la “Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata” che riconsente  ai  lavoratori iscritti ad una forma di previdenza complementare fino a cinque anni prima di maturare i requisiti previsti dalla legge Fornero e che abbiano  almeno 20 anni di contributi e iscritti ai fondi pensioni con esclusione di  quelli a prestazione definita,   per il periodo dalla domanda e fino al conseguimento dell’età anagrafica previste per la pensione di vecchiaia un anticipo della rendita  consistente nell’erogazione frazionata del capitale accumulato interamente o in parte.
La Rita  è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi.
La parte imponibile della rendita rendita così determinata è  assoggettata alla ritenuta fiscale con aliquota del 15% ridotta di una quota di 0,30 punti per ogni anno eccedente il 15º di iscrizione fino al massimo di riduzione di sei punti cioè si paga il 9 per cento.
S
Queste disposizioni si applicano anche ai dipendenti pubblici scritti a Perseo Sirio o Espero.

I quali lavoratori pubblici si aspettavano l’equiparazione delle regole fiscali fra settore pubblico e privato, perchè era stato garantito dal governo.  La legge contiene anche delle marginali modifiche all’ape sociale, come l’estensione del beneficio  anche ai disoccupati con contratti a termine a condizione che abbiano avuto, nel 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.
Per le donne che richiedono l’ape sociale e si trovano in stato di disoccupazione con 63 anni di età e 30 di contributi, assistono da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con 63 anni di età e 30 di contributi, hanno una riduzione della capacita’ lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidita’ civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un’anzianita’ contributiva di almeno 30 anni, svolgono lavori gravosi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, il requisito contributivo è ridotto di 6 mesi per ogni figli nei limiti di 2 anni al massimo.
Infine la finanziaria prevede che lo Stato ripiani i conti Inps per 88. 878 milioni di euro.

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Autore: clinguella@finanza Finanza.com Blog Network Posts

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