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I flussi del Tfr: in maggioranza rimane in azienda

Author: clinguella@finanza Finanza.com Blog Network Posts

Due sono gli elementi legislativi dello scorso anno che avranno ripercussioni sulla previdenza complementare, il primo più che il secondo:
1 – la legge sul mercato e la concorrenza, legge 124/2017 comma 39 e segg che ridisciplina la quantità dell’apporto del tfr alla complementare;
2 – la legge di bilancio 2018, legge 205/17 che ha soppresso Fondinps.

Il Trattamento di fine rapporto come sappiamo, è una somma di denaro corrisposta al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro dopo un servizio pari ad almeno 15 giorni continuativi nel mese, regolato dall’art . 2120 del codice civile ed esteso al settore pubblico con l’Accordo quadro Aran – Sindacati 29/07/1999 e dal Dpcm 20 dicembre 1999.
Nel settore pubblico riguarda i dipendenti assunti a decorrere dal 1°/1/2001.
E’ costituito da accantonamenti annui di quote del 6,91% della retribuzione utile. Gli accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati dell’1,5% in misura fissa e del 75% dell’ inflazione.
Per effetto della normativa attualmente in vigore, al lavoratore dipendente del settore privato e fra breve anche per i lavoratori pubblici ci sono diverse opzioni riguardo alla destinazione delle quote maturande di Trattamento di fine rapporto (TFR):
– far confluire il TFR a una forma di previdenza complementare con modalità tacita. Se entro sei mesi dalla prima assunzione il lavoratore non ha effettuato alcuna scelta, il datore di lavoro fa confluire il TFR maturando alla forma previdenziale collettiva di riferimento o, in mancanza di questa, a FONDINPS, ora soppresso con la legge di bilancio 2018 ( comma 173 e segg);
– far confluire il TFR, in tutto o in parte a una forma di previdenza complementare con modalità esplicita. Il lavoratore può decidere di versare il proprio TFR alla forma previdenziale da lui stesso designata investendo, oltre al TFR maturando,
anche la quota di contribuzione aggiuntiva (propria e eventualmente del datore di lavoro) che sarà interamente deducibile dal reddito complessivo entro la soglia annua di 5.164,57 euro;
– mantenere il regime del TFR con modalità esplicita: accantonandolo presso l’azienda di appartenenza nel caso quest’ultima abbia meno di 50 dipendenti ovvero, nell’ipotesi di un numero di dipendenti pari o superiore a 50, destinandolo al Fondo di Tesoreria;
– ricevere il TFR in busta paga mensilmente con modalità esplicita, la scelta è irrevocabile dalla data di opzione fino al 30 giugno 2018. Questa scelta poteva essere effettuata anche per coloro che lo avevano destinato ad un fondo pensione.


Il flusso complessivo di TFR generato nel sistema produttivo può essere stimato in circa 24,9 miliardi di euro; di questi, 13,7 miliardi sono rimasti accantonati presso le aziende, del rimanente 11,2, 5,5 miliardi versati alla previdenza complementare e 5,6 miliardi destinati al Fondo di Tesoreria, 0,1 a Fondinps ( dati 2014). Dall’avvio della riforma, la ripartizione delle quote di TFR generate dal sistema produttivo fra i diversi utilizzi è rimasta pressoché costante: circa il 55 per cento dei flussi resta accantonato in azienda, un quinto del TFR viene annualmente versato ai fondi di previdenza complementare quasi un altrettanto quindoe viene indirizzato al Fondo di Tesoreria e il il residuo a Fondinps.
Per quanto riguarda la possibilità di avere le quote di TFR in busta paga (cosiddetta Quota integrativa della retribuzione o Qu.I.R.), facoltà concessa dalla Legge 190/2014, Legge di Stabilità 2015), l’adesione è stata di entità marginale (meno dell’1 per cento della platea potenziale).
Se una parte del 13 miliardi rimasti in azienda fossero impiegati nella previdenza complementare i benefici sarebbero rilevanti, sia per i diretti interessati, gli iscritti ai fondi, sia per l’economia italiana in quanto potenzialmente utilizzabili per investimenti infrastrutturali italiani, perché a questo si pensa quando si parla di effettuare investimenti dell’economia reale.
Senonchè si dovrebbe pensare a ulteriori misure compensative per le PMI che sono ancora in difficoltà nel reperire finanziamenti sui mercati finanziari, anche attraverso i Pir. Il tfr è ancora la forma di autofinanziamento più sicura che è favorita dalla tendenza univoca è che il lavoratore italiano comunque tende a tenersi stretto il proprio tfr. Fra le diverse opzioni pensionistiche che vorrebbe ottenere approfittando delle prossime elezioni  è un ritorno ad un  sistema se non prorpio retributivo, più solidaristica ( cioè meno legato ai soli contributi previdenziali versati)  con degli addolcimenti sul versante del calcolo e sugli innalzamenti dei limiti di età. Quando si parla di pensione di garanzia e flessibilità in uscita è ovvio che si parla di questi due elementi.
Poiché comunque non tutto si può fare, in presenza di limiti oggetiivi di bilancio attuale e di sostenibilità futura, ma consapevole di questa predilezione il legislatore è intervenuto nuovamente sulla destinazione del tfr.
Infatti la legge 124/2017 consente ad ogni singolo lavoratore di poter aderire alla complementare non con tutto il tfr come avviene oggi, ma potendo scegliere di versarne una parte, tutto o niente del proprio trattamento di fine rapporto maturando ed anche quello maturato in precedenza.                                                                                          Naturalmente meno si versa e meno si accumula.

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