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Il Cumulo dei professionisti, firmata la convenzione Inps-Adepp

Author: clinguella@finanza Finanza.com Blog Network Posts

A poco più di un anno dalla legge di bilancio 2017 che aveva dato la possibilità anche agli iscritti alle casse pensioni dei professioniste la facoltà del cumulo, il 20 febbraio 2018 è stata firmata la convenzione Adepp-Inps per la sua attuazione. L’Adepp è.l’ Associazione degli Enti Previdenziali Privati, ha l’adesione di 19 Casse di previdenza privata e rappresenta oltre 2milioni di professionisti. Ora l’Inps firmerà la convenzione con ogni Cassa pensione dei professionisti e successivamente dovrebbe partire la piattaforma informatica per la raccolta e la gestionedelle domande.
Il testo sottoscritto da Boeri e Alberto Oliveti, Presidente di Adepp, prevede che la domanda per accedere alla pensione di vecchiaia in cumulo venga presentata all’Ente, o alla Cassa di ultima iscrizione, che provvederà ad inserire la data in cui verranno raggiunti i requisiti anagrafici più elevati rispetto alla Legge Fornero o, laddove risulti essere di ultima iscrizione alla Cassa, gli «eventuali requisiti diversi da quelli dell’età e dell’anzianità contributiva».
Il cumulo gratuito dà la facoltà di cumulare tutti i periodi contributivi versati nelle varie Casse ed Enti previdenziali al fine di ottenere una unica pensione. Secondo il presidente dell’Inps sarebbero circa 700mila i lavoratori non pensionati che hanno periodi contributivi accreditati in più enti previdenziali e che potrebbero essere interessati al cumulo.
.La convenzione quadro tra l’Inps e l’Adepp disciplina le modalità procedurali per liquidare le pensioni in totalizzazione ed in cumulo. L’iter per arrivare al testo definitivo è stato lungo e complesso perché è stato necessario trovare delle modalità operative che consentissero all’Inps ed agli Casse coinvolte il rispetto della legge n. 232 del 2016 che ha previsto ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti presso Enti/Casse che, in base ai propri regolamenti, prevedono requisiti anagrafici differenti rispetto a quelli indicati dalla legge Fornero. In particolare le Casse hanno sistemi di calcolo ed età di pensionamento diversi e, in coerenza con i propri regolamenti e i propri bilanci tecnici, devono rispettare l’autosufficienza finanziaria e garantire la sostenibilità a lungo termine senza ricorrere a finanziamenti dello Stato, mettendo in atto le riforme necessarie che devono poi essere approvate dai Ministeri vigilanti.
L’Inps, già con la circolare n.60 del 16 marzo 2017, aveva fornito le istruzioni operative con riferimento al cumulo di periodi assicurativi presso le forme assicurative gestite dallo stesso Istituto. Il 12 ottobre 2017 ha poi pubblicato la circolare n.140 nella quale sono recepiti i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro in materia di cumulo dei periodi assicurativi anche presso gli Enti privatizzati.
Le Casse hanno disciplinato la fattispecie del cumulo adattandola alle proprie specificità adottando specifiche modifiche regolamentari.
Contenuti della convenzione
La domanda deve essere presentata all’Ente o Cassa di ultima iscrizione, ovvero, a quello presso il quale l’assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell’assicurato scegliere l’Ente o Cassa cui presentare la domanda. L’INPS metterà a disposizione una procedura automatizzata sia per la totalizzazione che per il cumulo. Questa procedura consentirà:
1. L’acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi
2. L’accertamento del diritto e della misura della pensione
3. La predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento
4. La visualizzazione dell’esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.
A seguito della presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione/cumulo ciascun Ente valida i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e la misura ed i periodi di riferimento. L’Ente accerta la sussistenza del diritto al trattamento richiesto, ne indica la decorrenza, determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da quest’ultime determinate.
La pensione di vecchiaia in cumulo è più complessa in quanto contempla sistemi che hanno regole diverse e – per il sistema privato e privatizzato – età di pensionamento più alte.
E’ previsto la costituzione di un Gruppo tecnico congiunto Adepp – Inps in aggiunta ai gruppi specifici già previsti per le singole convenzioni, che grazie anche all’esperienza maturata in questi anni con la gestione delle pensioni in totalizzazione, potrà proporre i miglioramenti di carattere gestionale della convenzione e monitorare gli aspetti applicativi.

L ‘Enpam, che come altre Casse di previdenza sta già raccogliendo le domande dei propri iscritti interessati, ha pubblicato in home page del proprio sito le informazioni necessarie e precisa che “per la pensione anticipata in cumulo valgono i requisiti della legge Fornero, per cui gli uomini possono chiedere il pensionamento con 42 anni e 10 mesi di contribuzione, che diventano 41 anni e 10 mesi per le donne. In entrambi i casi si devono avere 30 anni di anzianità dalla laurea. Da notare però che i requisiti dell’Enpam sono quasi sempre più favorevoli di quelli della legge Fornero. Infatti, non scegliendo il cumulo, sia gli uomini che le donne possono chiedere la pensione anticipata Enpam già con 42 anni di contribuzione indipendentemente dall’età oppure con soli 35 anni di contributi a partire dai 62 anni di età”.

cam ling

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