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Economia

I fondi pensione a sostegno di uno sviluppo sostenibile

I fondi pensione sia a prestazione definita che a contribuzione definita possono soddisfare gli  obblighi verso gli aderenti investendo le risorse loro affidate in modo da produrre il massimo della redditività. A fianco della classica ricerca dell’ equilibrio ottimale tra rendimento e rischio, ora viene ad affiancarsi laresponsabilità socialeL’Agenda 2030 delle Nazioni Unite si basa su due premesse fondamentali:• Accordo di Parigi sul climaTrend demograficiSecondo un recente convegno di Mefop del 3 luglio 2018, per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono necessari investimenti nell’ordine di 2.4 trilioni di dollari all’anno, mentre per il raggiungimento degli obiettivi sul clima sono necessari circa 180 miliardi di euro ogni anno fino al 2030 (dato relativo ai paesi dell’area UE).Per le infrastrutture sociali, il gap è pari a 100- 150 miliardi di euro all’anno (1,5 trillioni dieuro nel periodo 2018-2030 (- dato relativo ai paesi dell’area UE).La spesa sociale dei paesi dell’Ocse ha una media del 21% del Pil che va dal dal 30% circa della Francia al meno 10% del Mexico. In Italia essa è intorno al 28% (Fonte: Oecd, Social expenditure update 2016).La spesa sociale di tutti gli Stati si compone nelle seguenti voci: Pensioni, salute, famiglia, disabilità, mercato del lavoro, housing sociale, altri interventi sociali. Circa il 70% delle risorse è assorbito da pensioni e tutela della salute.Il continuo arretramento degli Stati nel finanziamento del loro welfare è fonte di gap dirisorse necessarie per mantenere i livelli precedentemente raggiunti. I soggetti privati che contribuiscono a mantenerli devono generare rendimenti per il pagamento delle prestazioni. Pecunia non olet diceva Vespasiano, i soldi non hanno odore, non è importante da dove vengono era la massima dell’imperatore. Tuttavia questa è una massima economica che non può essere accettata, perché, pur se riguardante gli investimenti legalmente permessi, già da tempo le forme dio previdenza complementare effettuano investimenti eticamente sostenibili ( no industrie che producono armi, industrie che impiegano mano d’opera minorile, non rispettano i diritti dei dipendenti eccetera. In aggiunta ci sono precise indicazioni legislative dei regolatori nazionali. Ora c’è  l’indicazione di un ulteriore delimitazione del campo degli asset.Gli investimenti dovrebbero avere l’intento di realizzare un impatto ambientale e sociale misurabile e in grado al contempo di produrre rendimenti finanziari con queste caratteristiche salienti:– Intenzionalità nel generare un impatto positivo– Rendimento finanziario atteso– Misurabilità e rendicontazione dell’impatto.Gli strumenti finanziari utilizzati e forme di intervento vanno dal debito all’equity, dai mercati pubblici a quelli privati, dai mercati emergenti a quelli sviluppati con una differenziazione per orizzonte temporale, profilo di rischio/rendimento e liquiditàdell’investimento.La dimensioni di questo  mercato a fine 2017 ammonta a 228 miliardi di dollari (fonte: GIIN, Global impact investing network).Alcune iniziative per il settore puntano al superamento del vincolo dell’indifferenzadal punto di vista economico rispetto ad un investimento tradizionale e una revisione della direttiva IORP II. Essa si propone di rilanciare l’economia europea mediante investimenti a lungo termine. La proposta riguarda anche i fondi pensione ed i piani pensionistici individuali.Lo sviluppo è condizionato dall’azione di una pluralità di soggetti– Governi– Imprese– Investitori– MercatiLa difficoltà sta nel coordinare le diverse prospettive di ciascun attore e creare le condizioni favorevoli allo sviluppo.In Italia siamo ancora quasi all’anno zero, anche se le risorse dei fondi pensione complessivamente rappresentano circa il 9% del Pil ( fonte Covip) ma stiamo ancora dibattendo sugli investimenti nell’economia reale, nelle infrastrutture ed investimenti a sostegtno delle PMI. Quindi di strada da fare ce ne è ancora molta.Nel frattempo però il mondo cammina ed anche se subisce attacchi da tutte le parti, la Ue allarga le sue tutele in favore dei lavoratori aderenti alla previdenza complementare e che poi trovano applicazione an che in Italia. Sono situazioni che non impattano mediaticamente e non creano sussulti, ma creano sicurezza sociale.Il 14 luglio scorso è entrato in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2018, n. 88 sull’ Attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilita’ dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (GU n.161 del 13-7-2018).Il termine per la pensione complementare è di 5 anni oltre ai requisiti previsti per la pensione pubblica. Il predetto termine con la nuova direttiva  e’ ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea.Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare si prevede il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto e fatta salva l’ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all’importo di una mensilita’ dell’assegno sociale; in questo caso le forme pensionistiche complementari informano l’iscritto, della facolta’ di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto della posizione.Sulla comparabilità dei costi;la forma di previdenza «garantisce che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare, relative:  alle condizioni che disciplinano l’acquisizione di diritti pensionistici complementari o ad una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta.

c.l.

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Author: Finanza.com

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