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Economia

Conferimento del TFR di iscritti ex fiscalmente a carico

La previdenza complementare prevede che i lavoratori dipendenti aderenti, possono iscrivere anche i loro familiari fiscalmente a carico per precostituire una posizione previdenziale ed usufruendo dei benefici fiscali fino al limite massimo canonico dei 5164,57 euro: Generalmente sono la mogie ed i figli piccoli.Poi i figli crescono e qualcuno trova anche un lavoro e decide di iscriversi alla previdenza complementare. Se il figlio in questione lavora nella stessa categoria del padre, cioè per esempio se il padre era un metalmeccanico ed aveva iscritto se stesso e la prole al fondo competente nulla questio. La posizione del figlio, invece di essere alimentata dal padre, sarà alimentata in proprio , Che succede  invece se cambia categoria e òavora nel settore chimico dove esiste uno specifico fondo? Oppure se perde lo status di soggetto fiscalmente a carico in caso di occupazione presso un datore di lavoro non associato al Fondo metalmeccanico, seguendo con l’esempio di prima oppure  non  è associato a nessun fondo?.Al riguardo, la Covip ha già avuto modo di chiarire fin da aprile 2009, che l’iscrizione di tali soggetti, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia. Ne consegue la possibilità di mantenere presso il fondo pensione del padre la posizione individuale maturata, indipendentemente dalle sorti previdenziali di chi lo ha iscritto.Successivamente, in occasione di una risposta a quesito di novembre 2013, la Commissione è tornata sul tema dei soggetti fiscalmente a carico per chiarire che, in caso di perdita di tale status, a detti soggetti è riconosciuta, tra l’altro, la possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione in caso di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro non associato al fondo pensione.

La prosecuzione dell’adesione al Fondo avviene, pertanto, su base individuale e consente ai citati lavoratori di destinare alla forma pensionistica anche il proprio TFR, analogamente a quanto previsto dagli artt.12 e 13 del Decreto lgs. n. 252/2005 per le adesioni individuali a fondi pensione aperti e a PIP.La Covip in quell’occasione ha precisato che tuttavia qualora pervenga al Fondo pensione la richiesta di versamento di quote di TFR da parte di lavoratori ex iscritti come fiscalmente a carico, il Fondo debba invitare gli interessati a verificare con il proprio datore di lavoro la presenza di una forma pensionistica ad adesione collettiva operante nel proprio ambito contrattuale. Tale invito, da effettuarsi in forma scritta, è volto a sensibilizzare il lavoratore in merito al fatto che la destinazione del TFR ad un fondo pensione diverso da quello previsto dalla contrattazione collettiva potrebbe comportare la perdita del contributo datoriale. In tal caso gli conviene trasferirsi al fondo competente

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Author: Finanza.com

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