Categorie
Economia

You can’t drain a pool until you fill it up first.


MMT in a nutshell.

Categorie
Economia

told you Russian ruble would rally on rate cuts


Many of you still don't understand the relationship between interest rates and exchange rate. You have it backwards.

Categorie
Economia

Statali in disponibilità, effetti previdenziali

Fino a qualche anno fa rispetto all’aleatorietà della durata del lavoro, c’era un detto, riferito ai dipendenti pubblici che “lo stipendio è poco, ma il posto è sicuro”. Travolti dalla crisi economica e dalle riforme fatte a furor di popolo più per venire incontro agli umori irrazionali che ad altro, come ad esempio la soppressione delle Province, i dipendenti pubblici si trovano sempre ad avere uno stipendio inadeguato, a causa del blocco della contrattazione dal 2009 e il mito posto fisso scomparso. Durante il periodo 2009 ad oggi, la riduzione è stata molto consistente, coloro chene  avevano diritto sono stati messi in pensione dall’oggi al domani e molti sono stati dichiarati in eccedenza e stentano ad essere reimpiegati, creando così problemi abbastanza seri nella sfera economica delle famiglie. Sia dal punto di vista dello stipendio che della pensione e del Tfr.
Le eccedenze di personale pubblico e la loro mobilità collettiva sono disciplinati dagli articoli 33 e ss. del d.lgs. n.165/2001  e ridisegnati ed integrati da più interventi successivi. Essi  disciplinano le procedure di gestione degli esuberi di personale e gli effetti sul trattamento economico e previdenziale dei lavoratori collocati in disponibilità.
L’amministrazione pubblica colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita.
Dalla data di collocamento indisponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E’ riconosciuto altresì il diritto agli assegni familiari  se spettanti.
Il collocamento in disponibilità non comporta l’estinzione ma la sospensione del rapporto di lavoro. Dalla data di “collocamento in disponibilità” restano sospese tutte le obbligazioni inerenti le prestazioni contrattuali, per cui il lavoratore non è più tenuto alla
prestazione e non sussiste l’obbligo per l’amministrazione di corrispondere la retribuzione.
Durante il periodo in cui il lavoratore è collocato in disponibilità l’amministrazione pubblica è tenuta a corrispondere un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio  nonché l’assegno per il nucleo familiare, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata di ventiquattro mesi. Questo limite può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico (art. 2, comma 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95).

Obblighi contributivi per il personale collocato in disponibilità
L’amministrazione di appartenenza, oltre ad erogare al lavoratore l’indennità spettante, è tenuta a corrispondere gli oneri sociali. L’art. 34, comma 4, del medesimo decreto dispone, infatti che “……Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall’amministrazione di appartenenza all’ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità…”.
Il personale collocato in disponibilità conserva per tutto il periodo (fino alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero fino alla ricollocazione) le iscrizioni contributive possedute all’atto de collocamento in disponibilità.
Durante il periodo di mobilità il datore di lavoro ha l’obbligo di versare i contributi pensionistici e previdenziali nonché, alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (gestione credito) e, ove iscritto, alla gestione ENPDEP (assicurazione sociale vita).
L’obbligo di corrispondere gli oneri sociali da parte dell’amministrazione di appartenenza,
determina la valutabilità dei periodi anche ai fini del TFS/TFR come già indicato dall’ex INPDAP con l’informativa n. 12 dell’11 giugno 2002.

Ai fini pensionistici, durante il periodo di disponibilità, l’amministrazione è tenuta a corrispondere gli oneri sociali commisurandoli alle componenti fisse e continuative della retribuzione in godimento all’atto del collocamento in disponibilità, fatti salvi eventuali benefici economici derivanti dal mero decorso dell’anzianità di servizio.
Per quanto riguarda il TFS ed il TFR, la contribuzione va commisurata agli emolumenti
percepiti all’atto del collocamento in disponibilità riconosciuti utili ai fini previdenziali dalle
norme specifiche.
Per il solo TFR vanno prese in considerazione anche le retribuzioni la cui inclusione nella base di calcolo è stata espressamente riconosciuta dalla contrattazione collettiva.
L’onere contributivo, comprensivo della quota a carico del lavoratore, resta a totale
carico dell’amministrazione di provenienza.
Nel caso in cui il lavoratore sia trasferito presso un’altra amministrazione, dalla data del
trasferimento cessano gli obblighi contributivi a carico dell’amministrazione di provenienza e il lavoratore è iscritto alle gestioni di riferimento dell’amministrazione di destinazione. Si
evidenzia che l’iscrizione obbligatoria alla gestione credito permane nelle sole ipotesi in cui il lavoratore dopo il trasferimento presso l’amministrazione di destinazione mantenga l’iscrizione ad una delle gestioni pensionistiche o previdenziali della gestione pubblica.
Si ricorda che il lavoratore trasferito presso un’altra amministrazione pubblica, che non è più iscritto ad una delle gestione pubbliche (pensionistica o previdenziale), può aderire alla gestione credito entro trenta giorni dalla data del trasferimento, inviando alla struttura INPS di riferimento il relativo modulo di adesione.
Vedi circ Inps 13/7/2017, n. 114

VN:F [1.9.20_1166]

please wait…

Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

VN:F [1.9.20_1166]

Rating: 0 (from 0 votes)

Autore: clinguella@finanza Finanza.com Blog Network Posts

Categorie
Economia

Setup e Angoli di Gann: FTSE MIB INDEX 28 Settembre 2017

Setup e Angoli di Gann
FTSE MIB INDEX

Setup Annuale:
ultimi:
2016 (range 15017/21194 ) ) [ uscita rialzista ]
prossimo 2017

Setup Mensile:
ultimo Agosto (range 21329 / 22065 ) [ uscita rialzista ]
prossimi Ottobre

Setup Settimanale:
ultimi: prossimi 11/15 settembre ( range 21901//22325. ) [ uscita rialzista ]
prossimi 25/29 Settembre

Setup Giornaliero
ultimo : 27 Settembre (range 22464/ 22650 + event est ) [ in attesa ]
prossimi 2,3 ,6

Angoli annuali indice 2017 16500, 17400, 19800/20000, 20600, 22500, 23900
Angoli annuali comit 2017 755, 869, 1010, 1088/1094, 1155, 1280, 1330 ,1510

Angoli Mensili Settembre 20200, 20800, 22050, 22700
Angoli Mensili Ottobre 20750, 21650, 22400, 23100/23200
Angoli Settimanali: 21700, 22200, 22650,23350
Angoli Giornalieri 21385, 22477,22553, 22685,22743, 22832

I commenti giornalieri sull’articolo riguardante i Setup e gli Angoli di Gann saranno sempre disabilitati e continuerannSetup e Angoli di Gann

GD Star Rating
loading…

GD Star Rating
loading…

Autore: gianca60 Finanza.com Blog Network Posts

Categorie
Economia

Bitcoin non è la Blockchain


Eugenio Benetazzo analizza il Bitcoin e la Blockchain a fronte della Bitcoinmania del 2017. I miei pamphlet pubblicati in precedenza:
http://www.eugeniobenetazzo.com/books Segui i miei outlook sui mercati finanziari su: Facebook ..::.. http://www.facebook.com/followbenetazzo
Linkedin ..::.. http://it.linkedin.com/in/followbenet…
Twitter ..::.. http://www.twitter.com/followbenetazzo