Com’era prevedibile, dopo la pubblicazione del decreto attuativo delle riforme pensionistiche varate con la legge di bilancio 2017, subito una marea di domande si è riversata all’Inps ed ai patronati. Non solo le domande relative alla richiesta della prestazione, che marciano sull’ordine di 1000 al giorno, ma domande pure e semplici, le famose FAQ insomma perché non solo non tutto è chiaro, ma anche perché ci sono delle distorsioni o altri elementi che rendono difficoltoso l’accesso alla richiesta che se non eliminate, ci si impedisce di partecipare a questo “gratta e vinci “ della pensiona anticipata o correttamente flessibile in uscita, perché come si sa, gli stanziamenti effettuati consentono, quest’anno l’accoglimento solo di circa 60.000 domande, fra precoci ed ape sociale. Se gli aventi diritti saranno di più, gli ultimi classificati in graduatoria, concorrono al giro successivo e se nel frattempo sono senza stipendio, saranno anche senza pensione. Su scala ridotta un pò come è successo per gli esodati.
Sorvoliamo per un attimo che niente viene detto sulla pensione ai superstiti, il che induce a pensare che in questo caso l’argomento sarà trattato come una ordinaria pensione indiretta, andiamo a vedere quali sono le maggiori criticità riscontrate, per eliminare le quali, le Confederazioni sindacali hanno già chiesto al Governo un incontro urgente. Perché le quasi contestuali circolari Inps n. 99 e n.100 del giugno c.a. molto chiariscono, ma molto limitano.
In primis ci sono i lavoratori che svolgono mansioni gravose. Costoro devono produrre un documento redatto dal o dai datori di lavoro che se manca o mancano, la domanda non può essere presentata, facendo ricadere sugli interessati ritardi che non sono dovuti a loro, ma ad altri soggetti. E può trattarsi anche di aziende scomparse nel frattempo.
Occorrerebbe, pertanto, una modifica alle procedure stabilite dall’Inps che consentano la presentazione dei documenti a corredo delle istanze entro un termine successivo (per esempio 30 giorni) all’istanza stessa che deve poter essere presentata anche se priva di una parte degli allegati richiesti e prevedere una specifica fattispecie per quelle situazioni quando i datori di lavoro non sono più rintracciabili. In ogni caso si deve pensare all’utilizzo di dati già in possesso delle Amministrazioni o rinvenibili, specie per talune tipologia di attività, attraverso gli opportuni scambi d’informazioni o prevedendo la possibilità di autocertificazione delle mansioni svolte in tutti i casi nei quali non si è nella condizione di produrre la documentazione da parte del datore di lavoro.
Sia nel Dpcm che nelle circolari non sono previste indicazioni operative specifiche per il mondo della scuola. Senza un coordinamento tra le norme sull’Ape e sul pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e quelle sul collocamento a riposo del personale della scuola, questi sono impossibilitati ad accedere alle due prestazioni. Urgono, pertanto, indicazioni procedurali ed operative che tengano conto delle particolare situazione in cui si trova il personale scolastico.
Si evidenzia che in merito ad alcune mansioni l’Inps richiede una tariffa media del 17% per determinare l’accesso al beneficio (sia per APE Sociale che per Precoci). Il punto specifico è che in relazione al settore di attività (Industria, Terziario, Servizi, Altro). Per esempio un lavoratore del terziario, dipendente di una Cooperativa sociale ha una tariffa Inail del 14%. I sindacati chiedono d’intervenire tempestivamente specificando parametri di natura omogenea e che permettano di fare salvo il criterio dell’accesso in relazione alla mansione effettivamente svolta aprescindere dal livello tariffario Inail che riguarda non le mansioni ma il settore di attività dell’impresa..
Ai fini del requisito contributivo dei 30 o dei 36 anni per l’accesso all’Ape non si possono far valere periodi contributivi versati o accreditati presso gli enti previdenziali privatizzati o privati (casse dei liberi professionisti) ma, per converso, il lavoratore in questa condizione quando presenta domanda di pensione in cumulo è obbligato a farli valere. Si tratta di una situazione contraddittoria, che nasce da un’interpretazione restrittiva. Il testo della norma, infatti, non esclude questi periodi al fine di determinare il requisito contributivo per l’Ape. Anche l’esclusione dei periodi di contribuzione estera ai fini dell’individuazione del requisito contributivo non si basa sulla legge, per cui non si capisce perché non debbano essere valutati.
Infondata e fonte di ulteriori discriminazioni a danno dei dipendenti pubblici è l’interpretazione della norma sul pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di decadenza dal diritto all’Ape. Nella recente circolare n. 100 l’Inps afferma che i 24 mesi di attesa decorrono dalla data in cui si è verificata la decadenza (e non dalla cessazione dal servizio) anche se questo ha comportato il venir meno del diritto con recupero dell’eventuale Ape erogata.
Per i lavoratori precoci la formulazione letterale della disposizione del Dpcm sulla non cumulabilità con i redditi da lavoro potrebbe indurre ad una sua applicazione con effetti penalizzanti oltre le finalità della norma stessa. Occorre in proposito precisare che l’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro cessa in ogni caso al raggiungimento dell’età pensionabile. Sarebbe, poi, opportuna una revisione della parte del decreto attuativo affinché la sospensione del trattamento previdenziale intervenga dal 1° giorno del mese successivo alla sopraggiunta incumulabilità e non dalla decorrenza della pensione stessa.
camillo linguella
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Autore: clinguella@finanza Finanza.com Blog Network Posts