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Come ottenere l’ape volontaria

Author: clinguella@finanza Finanza.com Blog Network Posts

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, i lavoratori iscritti alle forme previdenziali obbligatorie, in possesso di determinati requisiti, possono chiedere all’INPS, un anticipo finanziario mensile, garantito dalla futura pensione, da restituire in venti anni.

Con la Circolare 28 del 13/2/2018, l’Inps ha precisato i criteri e termini per ottenerla.

L’APE non è una prestazione pensionistica ma un  prestito che possono chiedere  chi ha almeno sessantatré anni di età e venti anni di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla domanda. Un’altra condizione richiesta è che l’importo della pensione, tolta la rata di ammortamento, deve essere pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps ( 710 euro mensili circa). La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria contro il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.                                                Un decreto del Presidente del Consiglio ha disciplinato le modalità di accesso.

Non possono ottenere l’anticipo finanziario i soggetti:

– titolari di pensione diretta alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE      nonché alla data della domanda di accesso all’APE;
– limiti di età per la pensione di vecchiaia diversi da quelli indicati dalla legge Fornero,
– in possesso dei requisiti per avere la pensione di vecchiaia .
I c.d. salvaguardati possono ottenere l’anticipo finanziario a condizione che, prima della presentazione della domanda di APE, abbiano rinunciato alla certificazione del loro status.

I soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con il sistema contributivo possono ottenere l’ape  a condizione che alla data del 31 dicembre 2011 non abbiano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia in base alle disposizioni vigenti alla predetta data o i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione.
L’APE è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e con la percezione di qualsiasi prestazione a sostegno del reddito ed è compatibile con la percezione della c.d. APE SOCIALE.

Requisito anagrafico

Il dipendente interessato deve avere conseguito un’età che consenta di maturare il requisito anagrafico entro tre anni e sette mesi e – tenuto conto della durata minima semestrale dell’APE – non prima di sei mesi dalla pensione.

Ai fini del perfezionamento del  requisito anagrafico occorre tener conto sia degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita  vigente alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE – attualmente pari a 66 anni e 7 mesi fino al 31 dicembre 2018, incrementati di ulteriori cinque mesi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, per cui i soggetti che maturano il diritto dal  2021 l’età minima di accesso alla pensione non può essere inferiore a sessantasette anni.

Requisito contributivo

Alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE il richiedente deve avere almeno venti anni di contribuzione.

Ai fini del perfezionamento dei 20 anni di contributi:

– si tiene conto di tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata;
– non si tiene conto delle maggiorazioni e/o rivalutazioni dei periodi assicurativi riconosciuti dalla legge al momento del pensionamento;
– non trovano applicazione le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli esteri maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia;
– rilevano i periodi contributivi oggetto di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79  e della legge n. 45/90 o di trasferimento oneroso delle posizioni assicurative ai sensi della legge  n. 122/2010 per i quali, alla data  della domanda di certificazione del diritto, sia stato perfezionato il pagamento  dell’importo;
– i periodi contributivi oggetto di riscatto sono valutabili per la durata corrispondente all’importo di onere effettivamente versato alla data di presentazione della domanda di certificazione. Pertanto, nelle ipotesi di pagamento rateale, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione entro la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.

Per i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 occorre inoltre verificare che l’importo di pensione maturato alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (AS è pari a € 448,07 per l’anno 2017). Per i predetti soggetti restano confermate le disposizioni di accrediti figurativi ( legge 335/95).

Importo minimo e massimo di APE ottenibile

L’importo minimo è pari a 150 euro. L’importo massimo è determinato in base all’ammontare mensile di pensione maturato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.
In particolare, l’importo massimo deve garantire che l’importo mensile di pensione, al lordo dell’irpef e al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, risulti pari o superiore a 1,4 volte il minimo Inps (710€).
Inoltre, l’importo massimo non può superare:

a) il 75 per cento dell’importo mensile della pensione , se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 36 mesi;
b) l’80 per cento dell’importo mensile , se la durata di erogazione è superiore a 24 e pari o inferiore a 36 mesi;
c) l’85 per cento dell’importo mensile , se la durata è compresa tra 12 e 24 mesi;
d) il 90 per cento dell’importo mensile , se la durata è inferiore a 12 mesi.

c.l.

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