Author: Redazione Finanza.com Finanza.com Blog Network Posts
Il Parlamento ha approvato ieri la legge sul whistleblowing. Chi denuncia irregolarità e illeciti nell’azienda o ente pubblico in cui lavora sarà tutelato. Non tutti sono d’accordo e il testo lascia aperti alcuni punti interrogativi
Nel mondo anglosassone la pratica del “whistleblowing” è presente e tutelata dalla legge da molto tempo. Da ieri anche l’Italia si è dotata di una legge in materia. L’ha approvata ieri la Camera dei Deputati con una maggioranza forte: 357 favorevoli, 46 contrari e 15 astenuti.
La traduzione letterale del termine dall’inglese non è elegante: “fischiatori”. Nemmeno l’alternativa più semplice, “spie” lo è. Meglio chiamare “segnalatori” coloro che, ora protetti dall’anonimato, porteranno alla luce irregolarità e illeciti nelle aziende, del settore privato come di quello pubblico.
Tanti i commenti positivi sull’approvazione della legge, in particolare dal M5s e dal Pd. Contraria, invece Forza Italia con Stefano Parisi che parla di barbarità. La norma incoraggerebbe le vendette trasversali sul posto di lavoro.
Anonimato e multe antidiscriminazione
Chi denuncia un illecito o una irregolarità sul posto di lavoro verrà tutelato contro eventuali sanzioni, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti e quante altre ritorsioni potrebbero essere messe in atto nei suoi confronti. Oltre al reintegro sono previste sanzioni fino a 30.000 euro per il datore di lavoro giudicato responsabile di queste azioni. Per contro, se l’ente o l’impresa privata non verificheranno la segnalazione o non adotteranno le linee guida stabilite dalla legge, la sanzione salirà fino a 50.000 euro.
L’identità del whistleblower non potrà essere rivelata (anonimato). Tuttavia, per scoraggiare un abuso della norma ed evitare un profluvio di false segnalazioni, non si potranno fare denunce anonime. Ciò dovrebbe scoraggiare i timori di faide e vendette trasversali sollevati da alcuni. Non saranno inoltre tollerate le calunnie, diffamazioni o altri reati legati alla denuncia per il quale il segnalatore rischia una condanna penale.
L’anonimato del segnalatore vale in particolare per le denunce in ambito Anac, organi anticorruzione, processo civile e contabile mentre cade al termine delle indagini preliminari che portino all’avvio di un procedimento penale. Questo pone alcuni dubbi sull’efficacia della norma anche perché nel modello anglosassone, a cui ci si ispira, l’anonimato è assoluto con la possibilità di portare in processo testimoni occulti.
Dubbi sul settore privato
La norma vale anche per il settore privato, che dovrà dotarsi dei modelli organizzativi e di gestione atti a prevenire la commissione di reati e di atti di ritorsione, nonché di adeguati canali di segnalazione che garantiscano la segretezza sul nome del segnalante. In questo caso c’è chi sottolinea la difficoltà che potrebbero incontrare aziende private di piccole e medie dimensioni a dotarsi di strutture adeguate. Manca infine un fondo di risarcimento a favore dei segnalatori.
VN:F [1.9.20_1166]