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Detenute madri, la questione in Italia

Si riaccende l’attenzione sulle norme che regolano la detenzione delle donne incinte o con figli minorenni nel nostro paese. Vediamo cosa prevedono le leggi italiani e le proposte dei partiti a riguardo

Author: Wired

Il caso delle borseggiatrici responsabili dei furti nella metropolitana a Milano ha riacceso i riflettori sulla questione delle detenute madri e dei figli minori. Sono infatti 23 a oggi le madri detenute con i loro 26 i bambini, secondo i dati forniti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Numeri in crescita, se si considera che solo al 28 di febbraio le detenute madri erano 21 con 24 figli al seguito. 

Cosa dice la legge italiana

Oggi la questione delle detenute madri e dei minori è regolata, tra gli altri, dall’articolo 146 del codice penale sul rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena. L’articolo in questione prevede che l’esecuzione di una pena che non sia pecuniaria debba essere differita per le donne incinte, per le madri che hanno un figlio di età inferiore a un anno e per coloro che sono affetti da Aids conclamata o da un’altra malattia grave. Nel caso di interruzione della gravidanza o che la donna venga dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio, il differimento non opera o viene revocato.

L’articolo 11 comma 9 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, la legge sull’ordinamento penitenziario, prevede che le detenute madri possano tenere con loro i figli fino ai tre anni. La legge in questione, insieme ad alcuni articoli del codice di procedura penale, è stata modificata con l’introduzione della legge n. 62 del 21 aprile 2011. Modificando il comma 4 dell’articolo 275 del codice di procedura penale, infatti, la suddetta legge stabilisce che per le madri con figli di età non superiore a 6 anni conviventi non venga applicata la custodia cautelare in carcere salvo esigenze di eccezionale rilevanza. Inoltre, la legge aggiunge l’articolo 285 bis nel codice di procedura penale, che prevede che per le donne in gravidanza e per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni, il giudice possa disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata, un Icam in caso di esigenze di particolare rilevanza. Con un’integrazione dell’articolo 284, invece, la legge n.62 del 21 aprile 2011 aggiunge che gli arresti domiciliari vengano disposti in una casa famiglia protetta

Secondo l’articolo 2 della legge, la madre condannata, imputata o internata con provvedimento del direttore o del magistrato, ha inoltre diritto a visitare il figlio minore se in gravi condizioni di salute o in pericolo di vita. Inoltre per le madri di figli di età inferiore ai 10 anni anche non conviventi che siano internate, condannate o imputate, hanno la possibilità di assisterlo durante le visite specialistiche se sussistono gravi motivi di salute. 

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